Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 10 dicembre 2015
Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 10 dicembre 2015
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 213 del 1998, nella quale la Corte ha osservato, tra l'altro, che la protezione della minoranza linguistica tedesca si basa sul principio di territorialità e non su quello di personalità, ed ha perciò escluso che dall'invocato art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dai parametri con questo messi in relazione, si possa desumere una interpretazione tale da imporre l'applicazione della normativa attuativa di tutela linguistica anche oltre l'ambito territoriale, solo in ragione dell'appartenenza linguistica dell'imputato, così come richiesto dal giudice rimettente nel provvedimento di rinvio. red.: G. Leo
Art. 1 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 13 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 15 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 24 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 6 e 116 Cost. e 100 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige - degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) - nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari - in quanto, premesso che la protezione della minoranza italiana di lingua tedesca è basata non sul principio di personalità, ma su quello di territorialità - e, infatti, l'art. 2 dello Statuto speciale stabilisce in generale che nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza, e l'art. 99, analogamente, ribadisce che, nella regione, le lingue italiana e tedesca sono equiparate; e, conformemente, rispetto alla giurisdizione, l'art. 100 precisa che i cittadini italiani appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari situati nella provincia nonché <<nei rapporti cogli uffici giudiziari... aventi competenza regionale>>, -, <<da un punto di vista rigorosamente letterale, è evidente che tale locuzione non è affatto idonea a designare gli uffici giudiziari la cui giurisdizione si estenda sul territorio regionale, ma lo superi inglobandolo in un più vasto ambito, come è nel caso del tribunale militare di Verona, territorialmente competente su varie province, appartenenti a quattro regioni>>. Pertanto, <<la portata dell'art. 100>> quale <<risulta dalla sua formulazione letterale non conforta il dubbio che ha mosso il giudice rimettente nel promuovere la questione di costituzionalità: la competenza del tribunale militare di Verona si esercita anche nella regione, ma non è una competenza regionale>>. - Sulla <<garanzia dei diritti linguistici delle minoranze>>, cfr. S. nn. 15/1996, 62/1992, 768/1988, 289/1987, 312/1983, 86/1975, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Art. 1 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 13 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 15 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 24 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1989 al 10 dicembre 2015. 14 parole tolte, 6 parole aggiunte.
Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con tolto: i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati aggiunto: gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art13 · fonte del testo
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