Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale con sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A tal fine essi si avvalgono di proprio personale, compreso quello di leva, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, e del personale amministrativo dei Ministeri di appartenenza.

Testo vigente dal 8 maggio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art12 · fonte del testo