L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono ((immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo)). ((3.L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo. 4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo. 5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo. 6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato. 7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.))

Testo vigente dal 5 settembre 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2001 al 5 settembre 2005. 18 parole tolte, 99 parole aggiunte.

… madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono aggiunto: immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo. aggiunto: 3.L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolgeaggiunto: , a sua richiesta, nella tolto: propria lingua materna aggiunto: lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, tolto: ed e' immediatamente verbalizzato nella sola aggiunto: e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo. aggiunto: 4. L'audizione dei testimoni, tolto: svolta nella loro lingua materna, aggiunto: consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella tolto: sola lingua del processo. aggiunto: 5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella tolto: loro lingua, con aggiunto: lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processoaggiunto: . 6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato. 7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art16 · fonte del testo