2. Il ricorso puo' essere proposto, anche verbalmente, davanti alla cancelleria della sezione che provvede a redigere il processo verbale; il presidente della sezione autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella quale sara' trattato il ricorso. 3. Il ricorso puo' essere proposto, con le stesse modalita', anche dai soggetti contemplati nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle condizioni ivi stabilite. 4. Il ricorso, con il pedissequo decreto, e' comunicato almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organo, all'ufficio o al concessionario controinteressati, nonche' all'istante. 5. Le parti possono stare in giudizio anche personalmente davanti alla sezione e possono presentare memorie non oltre i cinque giorni liberi prima dell'udienza. La sezione decide in camera di consiglio, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti, se comparse. 6. La sezione, quando pronuncia la nullita' dell'atto impugnato, stabilisce anche d'ufficio se la nullita' si estende a determinati atti connessi o conseguenti. L'organo, l'ufficio o il concessionario provvede alla rinnovazione dell'atto annullato entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. 7. La sezione, in ogni caso, condanna la parte soccombente alle spese di giudizio. 8. Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie. 9. Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte congiuntamente ad altri motivi di gravame.
Testo vigente dal 8 maggio 1989
