Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana, che e' la lingua ufficiale dello Stato:
- a)nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;
- b)nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
- c)nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la Procura Generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonche' con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo ((,contabile,)) o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;
- d)nell'attivita' svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);
- e)nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;
- f)negli atti pubblici, notarili ed equiparati. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che e' soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attivita' di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.
Testo vigente dal 5 settembre 2005
