Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato e' attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti ((nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini)), da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 14. 2.Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtu' della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facolta' di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua. 3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilita' di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato ((quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca)). Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovra' essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti. 4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento. 4-bis.I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.

Testo vigente dal 10 dicembre 2015

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 337/2006

    Questione infondata
    19 ottobre 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come modificati dagli artt. 2 e 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, contestati, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, là dove rimettono alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tenere conto del gruppo linguistico cui l'imputato stesso appartiene. Ed invero, il d.P.R. n. 574 del 1988 pone la tutela dell'imputato al centro della disciplina dell'uso della lingua nel processo penale e gli consente di scegliere la lingua anche in rapporto alle esigenze della propria difesa tecnica: in particolare, la facoltà di optare per una lingua diversa da quella materna raccorda la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla garanzia prevista dall'art. 24 Cost., poiché la tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo interferiscono tra loro, ma non coincidono né si sovrappongono. Pertanto, le norme censurate realizzano un ragionevole bilanciamento dei principi espressi negli artt. 6 e 24 Cost. Quanto alla ritenuta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, va ricordato che detto principio può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari, mentre non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla tutela delle minoranze linguistiche, v. citata sentenza n. 16/1995. - Sui rapporti di interferenza tra tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo, v. citate sentenze n. 62/1992, n. 271/1994, n. 15/1996. - Sul fatto che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citate sentenza n. 174/2005 e ordinanze n. 44/2006, n. 122/2005, n. 275/2004.

    Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 4 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 6 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 395/1998

    Questione infondata
    4 dicembre 1998

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 213 del 1998, nella quale la Corte ha osservato, tra l'altro, che la protezione della minoranza linguistica tedesca si basa sul principio di territorialità e non su quello di personalità, ed ha perciò escluso che dall'invocato art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dai parametri con questo messi in relazione, si possa desumere una interpretazione tale da imporre l'applicazione della normativa attuativa di tutela linguistica anche oltre l'ambito territoriale, solo in ragione dell'appartenenza linguistica dell'imputato, così come richiesto dal giudice rimettente nel provvedimento di rinvio. red.: G. Leo

    Art. 1 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 13 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 15 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 24 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))

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  • Sentenza n. 213/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 6 e 116 Cost. e 100 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige - degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) - nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari - in quanto, premesso che la protezione della minoranza italiana di lingua tedesca è basata non sul principio di personalità, ma su quello di territorialità - e, infatti, l'art. 2 dello Statuto speciale stabilisce in generale che nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza, e l'art. 99, analogamente, ribadisce che, nella regione, le lingue italiana e tedesca sono equiparate; e, conformemente, rispetto alla giurisdizione, l'art. 100 precisa che i cittadini italiani appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari situati nella provincia nonché <<nei rapporti cogli uffici giudiziari... aventi competenza regionale>>, -, <<da un punto di vista rigorosamente letterale, è evidente che tale locuzione non è affatto idonea a designare gli uffici giudiziari la cui giurisdizione si estenda sul territorio regionale, ma lo superi inglobandolo in un più vasto ambito, come è nel caso del tribunale militare di Verona, territorialmente competente su varie province, appartenenti a quattro regioni>>. Pertanto, <<la portata dell'art. 100>> quale <<risulta dalla sua formulazione letterale non conforta il dubbio che ha mosso il giudice rimettente nel promuovere la questione di costituzionalità: la competenza del tribunale militare di Verona si esercita anche nella regione, ma non è una competenza regionale>>. - Sulla <<garanzia dei diritti linguistici delle minoranze>>, cfr. S. nn. 15/1996, 62/1992, 768/1988, 289/1987, 312/1983, 86/1975, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 1 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 13 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 15 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 24 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 2005 al 10 dicembre 2015. 6 parole aggiunte.

… dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua maternaaggiunto: , italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui … dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua maternaaggiunto: , italiana o tedesca. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovra' essere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art15 · fonte del testo