((Gli interessati hanno facolta' di usare la lingua ladina)) nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle localita' ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette localita', con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette localita', nonche' con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle localita' ladine. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina. Gli atti di cui all'articolo 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione e' di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le carte di identita' sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonche' per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (BZ). ((Resta fermo il diritto dell'interessato)) di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto ((interessato)) ha la facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella italiana. Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia diBolzano e' consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle localita' ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano ((la persona)) di lingua ladina puo' usare la lingua italiana o quella tedesca.

Testo vigente dal 10 dicembre 2015

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 2011 al 10 dicembre 2015. 27 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzanoaggiunto: Gli interessati hanno facolta' di usare la tolto: propria lingua aggiunto: lingua ladina nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione … nonche' per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (BZ).tolto: . Resta fermo il diritto tolto: del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di aggiunto: dell'interessato di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua … di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto tolto: cittadino aggiunto: interessato ha la facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella italiana. Nei procedimenti … ladina. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano tolto: il cittadino aggiunto: la persona di lingua ladina puo' usare la lingua italiana o quella tedesca.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art32 · fonte del testo