Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 6 e 116 Cost. e 100 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige - degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) - nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari - in quanto, premesso che la protezione della minoranza italiana di lingua tedesca è basata non sul principio di personalità, ma su quello di territorialità - e, infatti, l'art. 2 dello Statuto speciale stabilisce in generale che nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza, e l'art. 99, analogamente, ribadisce che, nella regione, le lingue italiana e tedesca sono equiparate; e, conformemente, rispetto alla giurisdizione, l'art. 100 precisa che i cittadini italiani appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari situati nella provincia nonché <<nei rapporti cogli uffici giudiziari... aventi competenza regionale>>, -, <<da un punto di vista rigorosamente letterale, è evidente che tale locuzione non è affatto idonea a designare gli uffici giudiziari la cui giurisdizione si estenda sul territorio regionale, ma lo superi inglobandolo in un più vasto ambito, come è nel caso del tribunale militare di Verona, territorialmente competente su varie province, appartenenti a quattro regioni>>. Pertanto, <<la portata dell'art. 100>> quale <<risulta dalla sua formulazione letterale non conforta il dubbio che ha mosso il giudice rimettente nel promuovere la questione di costituzionalità: la competenza del tribunale militare di Verona si esercita anche nella regione, ma non è una competenza regionale>>. - Sulla <<garanzia dei diritti linguistici delle minoranze>>, cfr. S. nn. 15/1996, 62/1992, 768/1988, 289/1987, 312/1983, 86/1975, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Art. 1 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 13 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 15 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 24 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))