Fermo restando quando disposto dall'art. 7, nonche' dall'ultimo comma dell'art. 100 dello statuto per quanto attiene agli ordinamenti di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici, dagli enti e dai concessionari indicati nell'art. 1 che abbiano sede nella provincia di Bolzano, ha facolta' di usare nello svolgimento delle rispettive funzioni e attivita', compresi i corsi di addestramento che si svolgano nella regione Trentino-Alto Adige, la lingua italiana o tedesca e non gli puo' essere richiesto di effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando e' prescritto da leggi o regolamenti. La stessa facolta' spetta al personale dei contingenti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, limitatamente alle funzioni e attivita' destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano. Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale di cui al comma 1 sono redatti nelle lingue italiana e tedesca se emessi dagli organi, uffici, enti e concessionari indicati nell'art. 1 e redatti in lingua italiana e tradotti in lingua tedesca se emessi da amministrazioni o enti pubblici aventi sede fuori della regione quando l'interessato e' appartenente al gruppo linguistico tedesco.

Testo vigente dal 8 maggio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art11 · fonte del testo