Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia gia' accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'art. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 l'interessato e' esentato dal fornire la prova di cui comma 2 del presente articolo. In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullita' va rigettata e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui e' stato redatto.
Testo vigente dal 8 maggio 1989
