((1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente. 2.Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua, il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e' bilingue. 3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui e' richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti. 4. Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il successore di una delle parti si costituiscono in giudizio con una comparsa redatta in lingua diversa da quella in cui fino a tale momento si e' svolto il processo, si applicano le disposizioni sul processo bilingue. 5. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, ed e' irrevocabile. 6. In caso di riunione di piu' processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti. La dichiarazione di adesione e' irrevocabile. 7. Nel processo bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa. 8. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte e' notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice puo' autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte. 9. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. 10. Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa. 11. Nel processo monolingue e in quello bilingue il consulente tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione e' tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito. 12. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice sono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse. Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il giudice puo' avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni processuali per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due lingue.)) ((6))

Testo vigente dal 5 settembre 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 479/2002

    Questione infondata
    26 novembre 2002

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come sostituito dall'art. 8 del decreto l…

    Art. 20 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 8 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 411/1997

    Questione infondata
    17 dicembre 1997

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 6 e 24 Cost. e 100 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il T.-A.A.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione T.-A.A., in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la p.a. e nei procedimenti giudiziari), "nella parte in cui impedisce alla parte di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta, fatti salvi, in caso di modifica, la prosecuzione del giudizio senza interruzioni o ritardi ed il divieto di ottenere a spese d'ufficio la traduzione degli atti precedenti", in quanto - posto che il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la propria madrelingua nei rapporti con gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano è pienamente tutelato dalla facoltà loro riconosciuta dalla norma impugnata di presceglierne l'uso; che la pretesa, contraria facoltà di variare la scelta iniziale, per abbandonare la propria lingua e passare all'uso di quella italiana, sotto nessun aspetto ha a che vedere con la garanzia della loro identità linguistica; che l'anzidetta facoltà di mutare la lingua usata nel processo è invece collegata alla garanzia della difesa in giudizio prevista dall'art. 24 Cost., come conseguenza del diritto di libera scelta in ordine alla propria difesa tecnica; e che la facoltà medesima non potrebbe essere riconosciuta illimitatamente senza che siano stabilite condizioni minime di stabilità in funzione sia dell'esigenza, costituzionalmente rilevante, del regolare ed efficiente svolgimento del giudizio, sia della protezione della posizione nel processo delle altre parti, le cui determinazioni in ordine alla scelta della lingua potrebbero essere dipese dalla scelta inizialmente operata in proposito dalla parte che intende mutarla - sotto il profilo della necessaria composizione delle anzidette esigenze non appare irragionevole che il legislatore abbia prescritto la regola della immutabilità della scelta della lingua all'interno di ciascun grado del processo civile. - S. nn. 130 e 460/1995, 353/1996, 10 e 288/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 20 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 6 cost. · Art. 24 cost. · Art. 100 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 277/1997

    Questione inammissibile
    25 luglio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 116 Cost., per censurare la norma che prevede che gli atti e i documenti del processo civile notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti in lingua italiana a richiesta del destinatario, anche nell'ipotesi in cui questi sia un cittadino di lingua italiana residente fuori della provincia di Bolzano, anziché prevedere, in tale specifica ipotesi, che gli atti e i documenti originariamente redatti in lingua tedesca siano accompagnati, sin dall'inizio in lingua italiana, poiché difetta di rilevanza nel giudizio 'a quò, avendo la parte convenuta, residente in altra parte del territorio, eletto domicilio in Bolzano, presso lo studio del difensore, ove le è stato notificato l'atto di citazione in lingua tedesca. red.: F. Mangano

    Art. 20 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 116 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 5 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2001 al 5 settembre 2005. 334 parole tolte, 489 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la … introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente. aggiunto: 2.Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa linguaaggiunto: , il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e' bilingue. tolto: Il processo bilingue prosegue monolingue nelle seguenti ipotesi:

tolto: a) se l'attore aderisce alla lingua scelta dalle altre parti, se ad esse comune;

tolto: b) se, essendosi costituiti, anche in momenti diversi, piu' convenuti o terzi interventori aggiunto: 3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui e' richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti. 4. Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il successore di una delle parti si costituiscono in giudizio con una comparsa redatta in lingua diversatolto: , l'attore e i convenuti o terzi interventori che hanno scelto la medesima lingua aderiscono alla lingua scelta dalle altre parti aggiunto: da quella in cui fino a tale momento si e' svolto il processo, si applicano le disposizioni sul processo bilingue. 5. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione tolto: di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore specialetolto: , a pena di decadenza:

tolto: a) verbalmente fino alla prima udienza di trattazione ovvero, in caso di costituzione successiva, fino alla prima udienza dopo la costituzione;

tolto: b) aggiunto: in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti tolto: prima dell'udienza di cui alla lettera a)aggiunto: , ed e' irrevocabile. 6. In caso di riunione di piu' processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma … processo. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore specialetolto: , a pena di decadenza:

tolto: a) verbalmente alla prima udienza successiva al provvedimento di riunione dei processi;

tolto: b) aggiunto: in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti tolto: prima dell'udienza di cui alla lettera a)aggiunto: . La dichiarazione di adesione e' irrevocabile. 7. Nel processo tolto: divenuto monolingue per adesione, le parti possono chiedere al giudice che a cura e spese dell'ufficio siano tradotti gli atti e i documenti anteriormente redatti o depositati in lingua diversa da quella in cui prosegue il processo; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti. Nel processo divenuto bilingue gli atti redatti in una lingua devono essere tradotti a cura e spese dell'ufficio nell'altra lingua, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale; inoltre ciascuna parte puo' chiedere la traduzione dei documenti depositati; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti. I verbali nel processo bilingue sono redatti contestualmente nelle due lingue aggiunto: bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa. 8. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti … entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La tolto: traduzione e' esente da bollo. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. aggiunto: Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice puo' autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte. 9. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. tolto: I aggiunto: 10. Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da tolto: essi prescelta, con verbalizzazione nella sola lingua del processo in quello monolingue e aggiunto: loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta tolto: nel processo bilingue, con successiva traduzione del relativo verbale aggiunto: dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficiotolto: , salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale. aggiunto: qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa. 11. Nel processo monolingue aggiunto: e in quello bilingue il consulente tecnico usa la lingua tolto: del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella propria madrelingua aggiunto: da lui scelta. La sua relazione e' tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito. 12. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice tolto: vengono aggiunto: sono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue tolto: vengono redatti contestualmente nelle aggiunto: le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse. Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il giudice puo' avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni processuali per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due lingue. aggiunto: 6

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art20 · fonte del testo