Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa e' bilingue. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:

  • a)gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;
  • b)gli interventi del pubblico ministero, le sue richeste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;
  • c)i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;
  • d)l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione;
  • e)i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;
  • f)la verbalizzazione avviene in forma bilingue;
  • g)i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue.

Testo vigente dal 5 settembre 2005

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Che cosa è cambiato dal 5 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1989 al 5 settembre 2005. 207 parole tolte, 139 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Quando nel giudizio penale si procede contro piu' imputati o vi sia costituzione di parte civile e l'organo competente abbia accertato, a norma degli articoli 14, 15 e 16, che i medesimi appartengono a gruppi linguistici diversi, si osservano le disposizioni che seguonoaggiunto: Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa e' bilingue. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:

a) tolto: l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato si svolge nelle forme e con le modalita' indicate negli articoli 14 e 16 aggiunto: gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;

b) tolto: la parte civile sceglie la lingua che intende usare nel processo aggiunto: gli interventi del pubblico ministero, le sue richeste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;

c) i testimoni, tolto: il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda vengono aggiunto: periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua tolto: materna aggiunto: da essi prescelta, con immediata traduzione;

d) tolto: gli atti, i documenti e le altre dichiarazioni scritte rese nel processo, sono tradotti nell'altra lingua aggiunto: l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione;

e) tolto: le dichiarazioni e le richieste orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state formulate aggiunto: i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;

f) tolto: le requisitorie orali del pubblico ministero sono pronunciate e quelle scritte sono redatte in entrambe le lingue aggiunto: la verbalizzazione avviene in forma bilingue;

g) tolto: le istanze e le memorie scritte vengono presentate in entrambe le lingue, mentre le difese orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state pronunciate;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) i verbali vengono redatti contestualmente in entrambe le lingue;

tolto: i) i aggiunto: i provvedimenti del giudicetolto: , comprese le sentenze, vengono redatti contestualmente e pronunciati aggiunto: sono redatti in entrambe le linguetolto: . Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando, a seguito della dichiarazione di cui all'art. 17 da parte di uno o piu' imputati, il processo si debba celebrare in un'unica lingua.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art18 · fonte del testo