La persona sottoposta alle indagini o l'imputato puo' chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorita' procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non puo' intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio ((,nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'articolo 14.)) Tale dichiarazione e' ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.

Testo vigente dal 5 settembre 2005

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 337/2006

    Questione infondata
    19 ottobre 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come modificati dagli artt. 2 e 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, contestati, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, là dove rimettono alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tenere conto del gruppo linguistico cui l'imputato stesso appartiene. Ed invero, il d.P.R. n. 574 del 1988 pone la tutela dell'imputato al centro della disciplina dell'uso della lingua nel processo penale e gli consente di scegliere la lingua anche in rapporto alle esigenze della propria difesa tecnica: in particolare, la facoltà di optare per una lingua diversa da quella materna raccorda la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla garanzia prevista dall'art. 24 Cost., poiché la tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo interferiscono tra loro, ma non coincidono né si sovrappongono. Pertanto, le norme censurate realizzano un ragionevole bilanciamento dei principi espressi negli artt. 6 e 24 Cost. Quanto alla ritenuta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, va ricordato che detto principio può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari, mentre non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla tutela delle minoranze linguistiche, v. citata sentenza n. 16/1995. - Sui rapporti di interferenza tra tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo, v. citate sentenze n. 62/1992, n. 271/1994, n. 15/1996. - Sul fatto che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citate sentenza n. 174/2005 e ordinanze n. 44/2006, n. 122/2005, n. 275/2004.

    Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 4 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 6 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 271/1994

    Questione infondata
    30 giugno 1994

    Posto che l'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. ha garantito in generale al cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto ad essere interrogato o esaminato nella madre-lingua (con la conseguente redazione del relativo verbale in tale lingua, oltre che in quella ufficiale del processo), diritto attivabile a richiesta dell'interessato davanti all'autorità giudiziaria avente competenza, in primo o secondo grado, nel territorio di insediamento della stessa minoranza, tale garanzia, in quanto destinata a preservare l'effettività del diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., non solo come difesa tecnica, ma anche come autodifesa, non può non spettare - indipendentemente dai contenuti particolare della disciplina introdotta per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R. n. 574 del 1988 - anche ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, rispetto ai quali - sempre ai sensi dell'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. - restano peraltro salvi "gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali". Di conseguenza una volta che l'imputato, appartenente alla minoranza linguistica tedesca, abbia scelto ai sensi dell'art. 17, sesto comma, d.P.R. n. 574/1988, la lingua del processo nella lingua diversa da quella materna anche in funzione delle esigenze della difesa tecnica, deve ammettersi - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quò - la possibilità per lo stesso di rendere dichiarazioni spontanee o di essere esaminato nella propria madre-lingua. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e 100 Stat. spec. T.A.A., dell'art. 17, sesto comma, d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 17 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.)) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 5 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2001 al 5 settembre 2005. 33 parole aggiunte.

… Tale dichiarazione non puo' intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorioaggiunto: ,nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'articolo 14. Tale dichiarazione e' ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art17 · fonte del testo