Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da bollo ed eseguite a cura e spese dell'ufficio. Esse recano la sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'ufficio. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte traduzioni o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi delle persone.

Testo vigente dal 8 maggio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574~art38 · fonte del testo