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Miscellanea
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale -
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 - sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996
- Aggiornato al
- 19 settembre 1996
- Articoli
- 74
- Art. 1ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA…
- Art. 2I medici da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente…
- Art. 3per la formazione delle graduatorie 1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle…
- Art. 4' 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, e' incompatibile con…
- Art. 5del rapporto convenzionale 1. Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'art…
- Art. 6del rapporto 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa: a) per…
- Art. 7del medico alla Azienda 1. Il medico di medicina generale e' tenuto a comunicare…
- Art. 8obbligatorio e facoltativo Formazione permanente 1. Le Regioni annualmente, d'intesa con…
- Art. 9sindacali 1. Ai membri di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti…
- Art. 10' sindacale 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento…
- Art. 11consultivo di Azienda 1. In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione…
- Art. 12consultivo regionale 1. In ciascuna regione e' istituito un comitato composto da: a)…
- Art. 13' convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale 1. I medici convenzionati di medicina…
- Art. 14, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali. Spese per l'elezione dei…
- Art. 15professionale 1. In ogni Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L.vo 502/92 e…
- Art. 16Consultivo Permanente 1. Con Decreto del Ministro della Sanita' e' istituito, nell'ambito…
- Art. 17del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nel…
- Art. 18dell'accordo 1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1997.
- Art. 19ottimale 1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della…
- Art. 20delle zone carenti di assistenza primaria 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di…
- Art. 21del rapporto convenzionale 1. Il medico interpellato ai sensi dell'art. 20 deve, a pena…
- Art. 22e apertura degli studi medici 1. Al fini dell'instaurazione e del mantenimento del…
- Art. 23Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria…
- Art. 24provvisori 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza…
- Art. 25di scelte e sue limitazioni 1. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un…
- Art. 26del medico 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono…
- Art. 27e recusazione della scelta 1. L'assistito che revoca la scelta ne da' comunicazione alla…
- Art. 28di ufficio 1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 526/1982…
- Art. 29, revoca, recusazione: effetti economici 1. Ai fini della corresponsione dei compensi la…
- Art. 30nominativi e variazioni mensili 1. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano…
- Art. 31del medico di medicina primaria con compenso a quota fissa 1. L'inserimento negli elenchi…
- Art. 32con compenso a quota variabile 1. Il medico svolge, oltre ai compiti indicati…
- Art. 33ambulatoriali e domiciliari 1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del medico…
- Art. 34con lo specialista 1. Il consulto puo' essere attivato dal medico di medicina generale…
- Art. 35del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero 1. I Direttori generali di Aziende…
- Art. 36farmaceutica e modulario 1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualita' e…
- Art. 37di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali 1. Il medico, ove lo…
- Art. 38di malattia per i lavoratori dipendenti 1. Le certificazioni di cui all'art. 2 della…
- Art. 39programmata ad assistiti non ambulabili 1. L'assistenza programmata si articola in tre…
- Art. 40di gruppo 1. Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per…
- Art. 41socio-assistenziali 1. Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del quadro…
- Art. 42con i servizi di continuita' assistenziale 1. Il medico di famiglia valuta, secondo…
- Art. 43occasionali 1. I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in…
- Art. 44professione 1. Fermo restando Quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori degli…
- Art. 45economico 1. Il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria…
- Art. 46previdenziali e per l'assicurazione di malattia 1. Per i medici iscritti negli elenchi…
- Art. 47tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della Azienda 1. Il dirigente…
- Art. 48generali 1. Al fine di garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della…
- Art. 49Nell'attesa che vengano perfezionati gli accordi regionali previsti dal comma 3…
- Art. 50Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuita' assistenziale avviene…
- Art. 51giustificate 1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze…
- Art. 52del medico 1. Il medico che assicura la continuita' assistenziale deve essere presente…
- Art. 53delle Aziende 1. L'Azienda e' tenuta a fornire al medico di continuita' assistenziale i…
- Art. 54con il medico di fiducia e le strutture sanitarie 1. Il sanitario in servizio, al fine di…
- Art. 55Il medico che non puo' svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato…
- Art. 56della reperibilita' 1. L'Azienda organizza turni di reperibilita' domiciliare nei…
- Art. 57ai turisti 1. Sulla base di apposite determinazioni assunte a livello regionale, le…
- Art. 58economico 1. I compensi per ogni ora di attivita' svolta ai sensi dell'art. 48 sono…
- Art. 59contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. L'Azienda previo eventuale coordinamento…
- Art. 60' programmate 1. L'Azienda, per lo svolgimento nei distretti di attivita' territoriali…
- Art. 61Le prestazioni ed attivita' sono effettuate secondo modalita' organizzative, normative e…
- Art. 62con i responsabili del distretto 1. Il medico osserva le direttive organizzative emanate…
- Art. 63Per lo svolgimento delle attivita' di emergenza sanitaria territoriale, di cui al D.P.R…
- Art. 64orario 1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali…
- Art. 65Il medico incaricato svolge i seguenti compiti: a - interventi di assistenza e di primo…
- Art. 66' all'esercizio dell'attivita' di emergenza 1. Al fine di esercitare le attivita'…
- Art. 67e sostituzioni 1. Per le assenze, lo svolgimento dei compiti, e le relative sostituzioni…
- Art. 68economico 1. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il…
- Art. 69convenzionali di livello regionale 1. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8, lett. e…
- Art. 70e attivita' aggiuntive 1. Gli accordi regionali possono prevedere l'erogazione di…
- Art. 71medico 1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di…
- Art. 72di spesa programmati 1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. c…
- Art. 73Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento…
- Art. 74Gli accordi regionali disciplinano le modalita' di erogazione e l'ammontare dei compensi…
