Art. 48
generali 1. Al fine di garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, la stessa si realizza assicurando per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 2. La continuita' assistenziale e' organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed e' strutturata a livello locale dalla Azienda competente per territorio. 3. Gli accordi regionali di cui all'art. 8, comma 1, lett. e, del decreto legislativo n. 502/92, modificato dal decreto legislativo n. 517/93, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi di medicina generale e guardia medica, devono prevedere che 1e attivita' di continuita' assistenziale siano svolte:
- a)da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite;
- b)da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilita' domiciliare;
- c)da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo. 4. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge attivita', mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. 5. Gli accordi regionali devono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 3 lett. a e b, previo parere del comitato consultivo locale di cui all'art. 11.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
