economico 1. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico di cui all'art. 58 con l'applicazione degli stessi criteri e degli stessi compensi previsti per la continuita' assistenziale, compresa l'indennita' di piena dispontbilita' se spettante. 2. Le Aziende, contro i rischi derivanti dello svolgimento dell'attivita', assicurano i medici ai sensi dell'art. 59.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art68 · fonte del testo