Art. 63
1. Per lo svolgimento delle attivita' di emergenza sanitaria territoriale, di cui al D.P.R. 27.3.1992, nell'ambito della programmazione regionale, le Aziende, dopo aver espletato le proce- dure di cui all'art. 50, comma 3, conferiscono incarichi a tempo indeterminato secondo il seguente ordine di priorita': - a medici gia' incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuita' assistenziale, di cui al capo III; - a medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale nell'ambito della stessa regione, con priorita' per quelli residenti nell'ambito territoriale della stessa Azienda; - a medici incaricati a tempo indeterminato di continuita' assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorita' per quelli residenti nell'ambito territoriale della stessa Azienda; - a medici inseriti nella graduatoria regionale, secondo l'ordine derivante dall'applicazione delle norme di cui all'art. 20, comma 6 con priorita' per i medici residenti nell'ambito territoriale della Azienda o del Comune. 2. Gli incarichi di cui al comma 1, lett. a), b), e c) vengono conferiti secondo l'anzianita' d'incarico al momento della pubblicazione del turno vacante. 3. I medici devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, dell'attestato di idoneita' rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto dall'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87, dall'art. 22 del D.P.R. 41/91 o dall'art. 66. 4. Previa determinazione formale del Direttore Generale, entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno le Aziende comunicano alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale, gli incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale. 5. La procedura per il conferimento degli incarichi e' quella prevista dall'art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8. I turni pubblicati non possono essere frazionati in sede di assegnazione degli incarichi.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
