obbligatorio e facoltativo Formazione permanente 1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e con la collaborazione delle societa' professionali della medicina generale e dei Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, emanano norme generali per la formazione permanente obbligatoria del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono a cura della Azienda utli1zzando appropriate metodologie didattiche e pedagogiche e avvalendosi di personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente). 2. Stabilite a livello regionale le 1inee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione generale delle aree tematiche, le metodologie didattiche e il modello economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi. 3. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti in modo da rispondere:

  • a)ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.;
  • b)ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche);
  • c)ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo VI. 4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo:
  • a)idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazioni dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di qualita');
  • b)idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei medici (questionari, inchieste rivolte ai medici, ecc.)
  • c)lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi;
  • d)la partecipazione di piccoli e medi gruppi;
  • e)appropriate modalita' per la valutazione della qualita' del corsi;
  • f)idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualita'. 5. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati per almeno 32 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuita' assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. 6. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei Medici, Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e Societa' professionali della medicina generale saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della medicina generale. 8. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 9. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex art. 12. 11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento. 12. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda, ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle Aziende, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per l'aggiornamento. 13. Il medico che partecipa ai corsi di cui al comma 12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM.CeO, avra' pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondente al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo. 14. Il medico e' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda delle continuita' dell'assenza.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art8 · fonte del testo