delle zone carenti di assistenza primaria 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo. 2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda puo' indicare il Comune o la zona in cui deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. 3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  • a)i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 19, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attivita' di continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attivita' programmata nei servizi territoriali. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda o in Comuni comprendenti piu' Aziende. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso. 4. Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per le quali concorrono. 5. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilita', secondo lo schema allegato sub lettera "L". 6. Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i medici di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
  • a)attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2;
  • b)attribuzione di punti 5 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
  • c)attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 7. Le Aziende interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianita' di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 3 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6. 8. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 9. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1. 10. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della facolta' di cui al comma 3 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art20 · fonte del testo