Art. 51
giustificate 1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: a - malattia o infortunio, per la durata massima di 8 mesi nell'arco di un anno; b - gravidanza e puerperio, per il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti; c - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata; d - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di 15 giorni. e - partecipazioni ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 15 giorni; f - matrimonio fino, ad un massimo di 15 giorni; g - documentati motivi di lavoro o di studio. Il periodo di sospensione non puo' superare gli otto mesi complessivi nell'arco di 18 mesi.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
