giustificate 1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: a - malattia o infortunio, per la durata massima di 8 mesi nell'arco di un anno; b - gravidanza e puerperio, per il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti; c - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata; d - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di 15 giorni. e - partecipazioni ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 15 giorni; f - matrimonio fino, ad un massimo di 15 giorni; g - documentati motivi di lavoro o di studio. Il periodo di sospensione non puo' superare gli otto mesi complessivi nell'arco di 18 mesi.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art51 · fonte del testo