professionale 1. In ogni Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L.vo 502/92 e dell'art. 24 della Legge 27.12.1983, n. 730, e' istituita una Commissione Professionale con il compito di: - elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di favorire la progettazione e l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa; - individuare le informazioni rilevanti e favorire la progettazione di sistemi informativi per la creazione di sistemi di reporting e banca dati; - definire criteri, standard e indicatori per le procedure di verifica di qualita' della medicina generale; - acquisire dati dai servizi specialistici per l'attuazione delle predette procedure; - individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure di VRQ; - elaborare e proporre progetti di VRQ; - promuovere attivita' locali di audit, peer review dei medici generali e procedure interdisciplinari di verifica di qualita'; - offrire alle Aziende supporto tecnico e conoscitivo; - promuovere azioni formative sia dei medici generali che interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici; - esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualita' dell'assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti qualificati; - formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da medici generali, di verifica degli standard erogativi; - richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Regioni e al Ministero della Sanita'; - raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica e trasmetterli alla Azienda di competenza, all'Ordine provinciale dei medici del capoluogo di regione e al Comitato Consultivo Regionale; - esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati. 2. La Commissione Professionale, costituita con provvedimento della Giunta regionale, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei medici della citta' capoluogo di Regione o suo delegato ed e' composta da 4 medici generali esperti designati dai membri medici del Comitato Consultivo Regionale, da quattro esperti designati dalla Regione, e dal presidente del Comitato Consultivo Regionale e puo' essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati dalla Commissione stessa. 3. La Commissione promuove la formazione di commissioni di Aziende, composte da medici generali designati dai membri medici della Commissione stessa, da medici dipendenti designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di attuare localmente iniziative di VRQ.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art15 · fonte del testo