con compenso a quota variabile 1. Il medico svolge, oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente, compiti remunerati con una quota variabile del compenso. 2. I compiti di cui al presente articolo sono:

  • a)assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegali "G" e "H";
  • b)assistenza programmata sulle residenze protette e nelle collettivita', sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 39, lett. B);
  • c)le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D";
  • d)assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 45, comma 3, lett. "H";
  • e)visite occasionali, secondo l'art. 43, comma 4;
  • f)le prestazioni ed attivita' di cui ai successivi capi III, IV, e VI secondo la disciplina stabilita dagli accordi regionali;
  • g)collaborazione informatica, di cui all'art. 45 comma 3, lett. I).

Testo vigente dal 19 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art32 · fonte del testo