Art. 32
con compenso a quota variabile 1. Il medico svolge, oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente, compiti remunerati con una quota variabile del compenso. 2. I compiti di cui al presente articolo sono:
- a)assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegali "G" e "H";
- b)assistenza programmata sulle residenze protette e nelle collettivita', sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 39, lett. B);
- c)le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D";
- d)assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 45, comma 3, lett. "H";
- e)visite occasionali, secondo l'art. 43, comma 4;
- f)le prestazioni ed attivita' di cui ai successivi capi III, IV, e VI secondo la disciplina stabilita dagli accordi regionali;
- g)collaborazione informatica, di cui all'art. 45 comma 3, lett. I).
Testo vigente dal 19 settembre 1996
