Art. 42
con i servizi di continuita' assistenziale 1. Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di continuita' assistenziale.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
