Art. 69
convenzionali di livello regionale 1. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8, lett. e, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, definiscono le attivita' svolte dai medici di medicina generale: - in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del presente accordo; - in forma associata; - per il rispetto di livelli di spesa programmati.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
