convenzionali di livello regionale 1. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8, lett. e, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, definiscono le attivita' svolte dai medici di medicina generale: - in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del presente accordo; - in forma associata; - per il rispetto di livelli di spesa programmati.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art69 · fonte del testo