Art. 5
del rapporto convenzionale 1. Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'art. 13, il medico deve essere sospeso dalle attivita' di medicina generale per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 23 e dall'art. 55. 3. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale. 4. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
