' 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente accordo il medico che:

  • a)sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
  • b)eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
  • c)svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
  • d)sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • e)sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell'art.8, comma 1, D.leg.vo n. 502/92. 2. E' inoltre, incompatibile il medico che:
  • a)svolga funzioni fiscali per conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito di operativita';
  • b)fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati o accreditati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78;
  • d)intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.leg.vo n. 502/92;
  • e)sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al D.leg.vo n. 256/91 e i corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91. 3. L'incompatibilita' di cui al comma 2, lettera c), non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgono attivita' di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale e' compatibile l'attivita' di medico di assistenza primaria con quella di continuita' assistenziale. 4. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.Leg.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 25 in tema di limitazione di massimale, non puo' acquisire scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari. 5. L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' previste dal presente articolo comporta la cessazione del rapporto convenzionale.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art4 · fonte del testo