Art. 39
programmata ad assistiti non ambulabili 1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:
- a)assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;
- b)assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettivita';
- c)assistenza domiciliare integrata. 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), e' disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H); l'istituto di cui lettera b) e' disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
