Art. 65
1. Il medico incaricato svolge i seguenti compiti: a - interventi di assistenza e di primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato; b - trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; c - attivita' presso apposite centrali operative. 2. I medici di cui al comma precedente possono: - collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dall'incarico, nelle attivita' di primo intervento "intra moenia" dei servizi di emergenza; - essere utilizzati per attivita' presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali etc.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
