1. Il medico incaricato svolge i seguenti compiti: a - interventi di assistenza e di primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato; b - trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; c - attivita' presso apposite centrali operative. 2. I medici di cui al comma precedente possono: - collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dall'incarico, nelle attivita' di primo intervento "intra moenia" dei servizi di emergenza; - essere utilizzati per attivita' presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali etc.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art65 · fonte del testo