Art. 21
del rapporto convenzionale 1. Il medico interpellato ai sensi dell'art. 20 deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni. 2. Entro i successivi 90 giorni, sempre a pena di decadenza, deve: - aprire nella localita' carente assegnatagli uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 22 e darne comunicazione alla Azienda; - trasferire la residenza nelle zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - iscriversi all'Albo Professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. In tal caso puo'documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza. 3. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex art. 11, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di quattro mesi. 4. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art. 22 e ne notifica i risultali al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 4, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque salva la facolta' delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneita' dello studio. 6. Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. 7. Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle localita' carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate, la Azienda puo', su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. 8. Nel corso del rapporto convenzionale il medico puo' essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per gravi ed obiettivi motivi la residenza in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguita', previo parere favorevole del Comitato consultivo regionale ex art. 12, e purche' tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza. 9. Al medico e' fatto divieto di esercitare le attivita' convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dalla localita' carente, escluso il caso di cui all'art. 19, comma 11.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
