1. Gli accordi regionali disciplinano le modalita' di erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attivita' svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme: - quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa programmata) - quota capitaria per caso trattato (es. anziani piano assistenziale e scheda bisogni) - a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori) - a compenso orario (es. didattica) - a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualita') - rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo integrato; fornitura dati sanitari). 2. Nelle forme integrate di erogazione dell'attivita' professionale puo' essere prevista la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art74 · fonte del testo