, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali. Spese per l'elezione dei rappresentanti del medici. 1. I comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso. 2. I comitati sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 4. E' incompatibile, per i componenti di parte medica, la nomina contemporanea in piu' comitati o commissioni. 5. I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari. 6. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale in seno ai Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono a carico di tutti i medici convenzionati. 7. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ordine provinciale dei medici del capoluogo di Regione dell'ammontare delle spese sostenute da ciascun Ordine per l'effettuazione delle elezioni, le Aziende trattengono ai medici convenzionati la quota individuale indicata e versano allo stesso l'importo complessivo.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15031/2025

    4 giugno 2025

    Le richieste di visite fiscali da parte di datori di lavoro pubblici non danno luogo al riconoscimento, tra i compensi dovuti dalle ASL ai medici incaricati, di alcun corrispettivo per l'uso del mezzo proprio, atteso che il presupposto dell'erogazione dell'indennità, di cui all'art. 14, lett. e), comma 2, all. m, del d.P.R. n. 484 del 1996, è l'esecuzione della visita fiscale su richiesta di un datore di lavoro tenuto al pagamento di un corrispettivo, con incidenza sullo stesso del relativo onere.

    Art. 14

    Rassegna di giugno 2025, p. 120 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art14 · fonte del testo