medico 1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di medicina generale convenzionali ai sensi del Capo II prevedendo, tra l'altro: - la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti; - la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale; - differenti modalita' di erogazione dei compensi; - la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste. 2. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare l'attivita' di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quella fornite dal medico di medicina generale, in particolare: - prestazioni diagnostiche; - assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; - assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali. 3. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli artt. 70 e 72.

Testo vigente dal 19 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484~art71 · fonte del testo