Art. 6
del rapporto 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:
- a)per compimento del 70 anno di eta' da parte del medico di medicina generale, a norma dell'art. 2. comma 4, della legge 28.12.1995, n. 549;
- b)per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le pro- cedure di cui all'art. 13;
- c)per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
- d)per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4;
- e)per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 22;
- f)per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato. 2. L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, mediante le procedure previste dall'art. 13. 3. Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 50 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e' adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 11. 4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche' nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. 5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
