Art. 66
' all'esercizio dell'attivita' di emergenza 1. Al fine di esercitare le attivita' indicate dal comma precedente i medici devono essere in possesso di attestato di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di emergenza sanitaria territoriale. 2. A tal fine: a - le Regioni formulano, con i criteri di cui all'art. 8, comma 1, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico; b - le Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno dell'anno precedente il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilita') dell'emergenza sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o piu' corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicita' sul Bollettino regionale; c - al corsi partecipano, in via prioritaria, i medici gia' incaricati nei servizi di continuita' assistenziale secondo l'anzianita' di incarico presso la stessa Azienda ed in via subordinata i medici residenti nell'ambito territoriale della Azienda o del Comune che ne facciano domanda, secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici residenti in Aziende limitrofe, secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale; d - il corso si conclude con un giudizio di idoneita', o meno, dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneita' allo svolgimento di attivita' di emergenza sanitaria territoriale.
Testo vigente dal 19 settembre 1996
