Art. 50 c.p.c. — Riassunzione della causa

[1]Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ((ordinanza)) dal giudice e in mancanza in quello di ((tre mesi)) dalla comunicazione della ((ordinanza)) di regolamento o della ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

[2]Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 50 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25224/2026

    11 settembre 2026

    La Sezione Prima civile, in tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., ha affermato che la competenza territoriale va individuata in capo al giudice civile di grado d’appello del medesimo ufficio giudiziario ove è stato celebrato il processo penale. La Corte ha, infatti, osservato che il “silenzio” dell’art. 622 c.p.c. in ordine alla competenza per territorio è meramente apparente, in quanto la norma “la dà per implicitamente presupposta. Poiché, infatti, il giudizio in sede civile costituisce la prosecuzione del processo avente ad oggetto l’azione civile esercitata nel processo penale e la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale, pende, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti innanzi ad un giudice, è innanzi a quel medesimo giudice, sia pur in sede civile (e, dunque, garantendo l’alterità del giudice del rinvio), che questa deve essere proseguita e conclusa. D’altra parte, il riferimento, nel testo dell’art. 622, al giudice civile competente per “valore” in grado di appello induce a ritenere che questo sia l’unico dei tre criteri del rito civile che mantiene rilevanza per la determinazione della competenza e che abbisogna, perciò, di un’esplicita previsione e di una scelta ad hoc da parte del legislatore” . La Sezione Prima ha, poi, escluso sia che la Corte di cassazione in sede penale abbia un potere discrezionale in merito alla designazione del giudice civile di rinvio territorialmente competente, sia che l’azione civile possa essere radicata, a scelta dell’attore, dinanzi a una pluralità di fori concorrenti e ha affermato, dunque, che territorialmente competente per il giudizio di rinvio è esclusivamente e inderogabilmente “il medesimo giudice, in sede civile, che ha pronunciato la sentenza annullata” , ossia la corte d’appello (o il tribunale) del distretto in cui ha sede il giudice penale che ha pronunciato la sentenza cassata. La Corte ha, infine, affermato che, allorquando, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili, “la parte abbia tempestivamente notificato e depositato l’atto di riassunzione, manifestando positivamente la persistente volontà di coltivare la pretesa, l’errore sull’ufficio territorialmente competente, non specificamente individuato nella sentenza di annullamento della Cassazione penale, non può determinare la caducazione dell’attività processuale e l’estinzione del processo. In tale ipotesi opera il principio di conservazione degli atti, che si attua mediante la declaratoria di incompetenza e l’assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice competente, secondo il meccanismo della translatio iudicii ex art. 50 cod. proc. civ.”

    Art. 50 c.p.c. · Art. 622 c.p.p. · Art. 622 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22784/2026

    6 luglio 2026

    L'art. 171-bis c.p.c., che impone al giudice di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e provvedere sulle questioni processuali rilevabili d'ufficio prima dell'udienza di comparizione, è applicabile anche in caso di (nuova) prima udienza, a seguito di riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, ex art. 50 c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., il termine per sollevare il conflitto negativo di competenza di cui all'art. 45 c.p.c. coincide con la tempestiva emissione del decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio sollevato, dal giudice innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, solo alla prima udienza di comparizione delle parti davanti a sé, senza previamente emettere alcun formale decreto ai sensi dell'art. 171- bis c.p.c. né rilevare la questione di competenza con il decreto di differimento dell'udienza fissata in citazione).

    Art. 50 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 45 c.p.c. · Art. 171-bis c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 76

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20174/2026

    16 giugno 2026

    In tema di impugnazioni, l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c., non determina l'inammissibilità del gravame, essendo idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la valutazione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, attesa la necessarietà della proposizione avanti alla Corte d'appello, il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata emessa dallo stesso Tribunale, in quanto avrebbe dovuto essere concesso un termine per la riassunzione della causa avanti al giudice funzionalmente competente).

    Art. 50 c.p.c. · Art. 341 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 45

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15599/2026

    21 maggio 2026

    In caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9- bis l. fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.p.c., anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese nel giudizio di legittimità, a tale comunicazione abbia provveduto il giudice dichiarato competente; ne consegue che il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione conseguente alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare, non riguardando i presupposti "fondanti", la struttura e il funzionamento del processo, è coperto da giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non sia stata fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico.

    Art. 50 c.p.c. · Art. 9-bis fallimento · Art. 18 fallimento · Art. 307 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 53 ↗

Tutte le 44 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 165/2006

    Parametro
    14 aprile 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma secondo, ultima parte (rectius: ultimo periodo), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 180 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 4 luglio 2009. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella tolto: sentenza aggiunto: ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tolto: sei aggiunto: tre mesi dalla comunicazione della tolto: sentenza aggiunto: ordinanza di regolamento o della tolto: sentenza aggiunto: ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art50 · fonte del testo