Art. 302 c.p.c. — Prosecuzione del processo

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo puo' avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non e' fissata alcuna udienza, la parte puo' chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 302 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10959/2026

    24 aprile 2026

    In caso di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, una volta cessato il periodo di sospensione, non essendo necessaria una nuova procura alla lite né una nuova costituzione in giudizio, il procuratore, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l'onere di provvedere alla riassunzione del processo, senza che abbia rilievo la sua conoscenza legale dell'ordinanza d'interruzione del processo, avente natura meramente dichiarativa, né che la parte da lui assistita abbia conoscenza legale dell'accadimento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio, per mancata riassunzione, nel termine di decadenza semestrale decorrente dalla data della cessazione della sospensione, da parte del difensore cui non era stato revocato il mandato).

    Art. 302 c.p.c. · Art. 301 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 323 ↗

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art302 · fonte del testo