L'assessore regionale può assumere la qualifica di agente contabile, relativamente all'utilizzazione di una carta di credito regionale, della quale sia titolare, per sostenere spese di rappresentanza o di viaggio, presupposto necessario per l'attivazione del giudizio di resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, allorché da una verifica in concreto, da svolgersi in base alla normativa di riferimento, soprattutto se di fonte regionale, sia in punto di diritto - in particolare mediante l'esame della convenzione tra l'amministrazione, l'esercente la carta di credito e il soggetto "titolare" o "utilizzatore" della stessa -, che in punto di fatto - avuto riguardo all'organizzazione dell'ente quanto ai flussi della procedura di pagamento e di spesa mediante la carta - sia riscontrabile una gestione assimilabile al "maneggio" di denaro pubblico, e non un potere di spesa riconducibile ad attività amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso la qualifica di agente contabile dell'assessore della Giunta regionale, intestatario di carte di credito regionali, posto che le norme regolamentari regionali attribuivano espressamente tale qualità, e quindi quella di soggetto tenuto alla rendita giudiziale del conto, all'economo, al cui conto corrente erano collegate le carte di credito assegnate agli amministratori).
Art. 103 cost.
Rassegna di giugno 2026, p. 10