Art. 49 c.p.c. — Ordinanza di regolamento di competenza

[1]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

[2]L'ordinanza con cui la corte di cassazione statuisce sulla competenza da' i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinche' provvedano alla loro difesa. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 49 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21164/2026

    22 giugno 2026

    La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimità dev'essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non davanti al giudice individuabile secondo le ordinarie regole di competenza, anche qualora il giudizio di rinvio non sia mai stato introdotto ovvero si sia estinto.

    Art. 49 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 101

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11594/2026

    28 aprile 2026

    In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora il servizio idrico integrato venga affidato in concessione a società in house - equiparabili ad un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite - le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale, proposte con l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, vanno introdotte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione (la sede amministrativa della società), e non al giudice nella cui circoscrizione la società in house ha la sede legale, atteso che il termine "ufficio" di cui al predetto comma 2 indica l'organo che ha compiuto l'attività, non la sede della persona giuridica.

    Art. 49 c.p.c. · Art. 2 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato · Art. 3 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato · Art. 32 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 183 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32276/2025

    11 dicembre 2025

    In tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.

    Art. 49 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 47 c.p.c. · Art. 43 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 100 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25739/2025

    21 settembre 2025

    La mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c.

    Art. 49 c.p.c. · Art. 50 c.p.c. · Art. 653 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 41 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 24 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Il regolamento e' pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47 ultimo commaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art49 · fonte del testo