Corte di cassazione · Massimario

Corte dei conti

Voce 061 della classificazione del Massimario

21 massime, da pronunce dal 24 giugno 2025 al 10 luglio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Attribuzioni21 massime

Massime della Corte di cassazione

21 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 23035/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Dipendente della P.A. - Corrispettivi percepiti nello svolgimento di incarico non autorizzato - Azione promossa dal procuratore della Corte dei conti ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

    Rientra nella giurisdizione contabile l'azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, posto che in tal caso il petitum sostanziale della domanda è volto a far emergere non una mera posizione debitoria del dipendente nei confronti dell'ente di appartenenza, bensì un illecito da attività extraistituzionale causativo di un danno risarcibile (per lesione all'immagine o per sviamento di energie lavorative) in capo alla pubblica amministrazione, anche se in ipotesi quantitativamente ragguagliato ai compensi non autorizzati.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 679310-01Rassegna di luglio 2026, p. 10Art. 37 c.p.c. · Art. 20 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale · Art. 57 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 59 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello StatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21024/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Procedimento in genere › Decisionì gravami › Ricorso in cassazione

    Giudizio di conto - Ricorso per motivi di giurisdizione - Notifica alla Procura generale presso la Corte dei conti - Validità.

    In tema di giudizio di conto, è valida la notifica del ricorso per cassazione, proposto per motivi di giurisdizione avverso una sentenza del giudice contabile di primo grado e inappellabile, effettuata alla Procura generale presso la Sezione centrale d'appello, trattandosi dell'ufficio deputato ordinariamente a costituirsi dinanzi alla Corte di cassazione.

    Rv. 678589-01Rassegna di giugno 2026, p. 11Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21024/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Contributo di sbarco - Natura tributaria - Compagnia di navigazione - Responsabile d'imposta - Conseguenze sulla giurisdizione – Giurisdizione tributaria – Sussistenza.

    Il contributo di sbarco, previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 33, comma 1, della l. n. 221 del 2015, ha natura tributaria, trattandosi di contributo integrativo che i Comuni con sede giuridica nelle isole minori possono istituire in alternativa all'imposta di soggiorno, sicché rientra nella giurisdizione del giudice tributario, e non di quello contabile, la controversia avente ad oggetto il suo mancato versamento da parte delle compagnie di navigazione esercenti servizio di trasporto di persone a fini commerciali, la cui obbligazione, quali responsabili d'imposta, partecipa della stessa natura dell'obbligo che fa carico al passeggero, soggetto passivo dell'imposta.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa · Tributi locali (comunali, provinciali, regionali)

    Rv. 678589-02Rassegna di giugno 2026, p. 11Art. 4 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale · Art. 33 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturaliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 20711/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di conto

    Assessore regionale titolare di carta di credito regionale - Qualifica di agente contabile - Verifica in concreto sulla base della normativa soprattutto regionale - Necessità - Criteri - Fattispecie.

    L'assessore regionale può assumere la qualifica di agente contabile, relativamente all'utilizzazione di una carta di credito regionale, della quale sia titolare, per sostenere spese di rappresentanza o di viaggio, presupposto necessario per l'attivazione del giudizio di resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, allorché da una verifica in concreto, da svolgersi in base alla normativa di riferimento, soprattutto se di fonte regionale, sia in punto di diritto - in particolare mediante l'esame della convenzione tra l'amministrazione, l'esercente la carta di credito e il soggetto "titolare" o "utilizzatore" della stessa -, che in punto di fatto - avuto riguardo all'organizzazione dell'ente quanto ai flussi della procedura di pagamento e di spesa mediante la carta - sia riscontrabile una gestione assimilabile al "maneggio" di denaro pubblico, e non un potere di spesa riconducibile ad attività amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso la qualifica di agente contabile dell'assessore della Giunta regionale, intestatario di carte di credito regionali, posto che le norme regolamentari regionali attribuivano espressamente tale qualità, e quindi quella di soggetto tenuto alla rendita giudiziale del conto, all'economo, al cui conto corrente erano collegate le carte di credito assegnate agli amministratori).

    Rv. 678962-01Rassegna di giugno 2026, p. 10Art. 103 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12274/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Sindacato sull’utilizzo di finanziamenti pubblici da parte del privato - Ammissibilità - Attribuzione alla P.A. di autonomi poteri di controllo - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, il sindacato della Corte dei conti sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte del privato non travalica i limiti esterni della giurisdizione riservata al giudice contabile, né viola la sfera delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'autorità amministrativa, per il solo fatto che alla P.A. sia attribuita una autonoma capacità di controllo circa la sussistenza dei presupposti per la percezione e l'utilizzo dei predetti finanziamenti, atteso che tale potere persegue interessi distinti e non è pregiudiziale al procedimento di accertamento contabile, restando autonomo e finalizzato, qualora esercitato, ad un provvedimento di decadenza oppure di revoca dei contributi non spettanti.

    Rv. 678581-01Rassegna di maggio 2026, p. 5 ↗Art. 42 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12156/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale - Irregolarità nella gestione - Responsabilità contabile - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

    In materia di fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, nel caso di irregolarità nella gestione, si configura una responsabilità contabile, la cui cognizione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, indipendentemente dallo strumento privatistico adottato, atteso che l'attività del soggetto privato, persona fisica o giuridica, all'espletamento della quale risulta finalizzata la erogazione di danaro pubblico, si inserisce nell'ambito dell'apparato organizzativo, latu sensu inteso, dell'Amministrazione, concorrendo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di interesse generale e di rilievo pubblicistico posti a carico del soggetto pubblico e deve essere modulata nel rispetto di standard normativamente previsti e nell'osservanza, oltre che della legge ordinaria, dei principi costituzionali e comunitari, primo fra tutti quelli in tema di tutela della dignità delle persona.

    Rv. 677858-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 30 ↗Art. 9 Attuazione della direttiva 2013/33/UE · Art. 103 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9865/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Equiparazione quoad effectum di fattispecie differenti - Sussistenza.

    In tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e contabile, l'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 114 del 2019), ha equiparato, quoad effectum, fattispecie differenti, ossia, da un lato, la translatio iudicii dal giudice contabile a quello ordinario e, dall'altro, la "riproposizione" davanti al giudice ordinario, da parte dell'amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante da responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico, ove quest'ultima sia stata preceduta dalla domanda del Procuratore contabile introduttiva di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario innanzi alla Corte dei conti, che abbia declinato la propria giurisdizione.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 678193-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 91 ↗Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 50 c.p.c. · Art. 20 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9865/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Irretroattività - Fondamento.

    L'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dal d.lgs. n. 114 del 2019) risulta inapplicabile a fattispecie processuali anteriori a quella di sua entrata in vigore, perché è una disposizione non solo formalmente ma anche sostanzialmente nuova, in quanto regola in termini innovativi i rapporti tra la domanda di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno proposta dal Procuratore contabile e la diversa domanda risarcitoria che l'amministrazione danneggiata avrebbe potuto proporre ex se direttamente innanzi al giudice ordinario.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 678193-02Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 92 ↗Art. 17 c.g.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8695/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Danno erariale - Beneficiario di contributo pubblico - Giurisdizione contabile - Sviamento della somma dalla finalità programmata - Necessità - Esclusione - Illegittima percezione in danno degli aventi diritto - Configurabilità - Fattispecie.

    In tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato beneficiario, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario a discapito di altri soggetti aventi diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione contabile in ordine alla controversia avente ad oggetto la responsabilità di società che, tramite plurime attività illecite - uso di documenti falsi, artifizi e raggiri -, avevano indebitamente goduto di tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici).

    Rv. 677272-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 21 ↗Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti · Art. 1 c.g.c. · Art. 13 Testo unico Corte dei contiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 5192/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile - Condizioni - Assenza del titolo - Irrilevanza - Fattispecie.

    Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, occorre la ricorrenza del duplice requisito del carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e della natura pubblica del bene oggetto della gestione, restando, invece, irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, in quanto il relativo rapporto può modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla azione di responsabilità degli amministratori dell'ASUC - Amministrazione Separata Usi Civici - di un Comune, nella gestione di beni soggetti ad uso civico in re propria, trattandosi di ente con personalità di diritto privato e di beni in proprietà collettiva, in relazione ai quali vengono in considerazione diritti soggettivi di natura privata).

    Rv. 677361-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 6 ↗Art. 1 Norme in materia di domini collettiviDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 281/2016Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 4 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu…

  • Ordinanza n. 245/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 10-bis Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secon…

  • Ordinanza n. 272/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe. Così dec…

  • Sentenza n. 453/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lomb…

  • Sentenza n. 371/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale d'appello, con ordinanze (r…

  • Ordinanza n. 120/1998Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

  • Sentenza n. 428/1993Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 13 Testo unico Corte dei conti

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 (Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti), 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Appr…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia