Art. 122 c.g.c. — Riassunzione della causa

[1]1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza e' riassunta, a cura della parte piu' diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.

[2]2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del processo.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art122 · fonte del testo