Art. 270 c.c. — Legittimazione attiva e termine

[1]Legittimazione attiva e termine.

[2]L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' ((...)) e' imprescrittibile riguardo al figlio.

[3]Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti ((...)), entro due anni dalla morte.

[4]L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

[5]((Si applica l'articolo 245.))

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 270 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23921/2026

    23 luglio 2026

    Il mancato esercizio del diritto di agire per la dichiarazione giudiziale di paternità, quand'anche protrattosi per un considerevole lasso di tempo, non può far insorgere nella controparte un affidamento sul definitivo non esercizio del medesimo, né può essere qualificato come abuso del diritto (c.d. "Verwirkung"), attesa, da un lato, la natura imprescrittibile della relativa azione riguardo al figlio, a tutela del suo diritto fondamentale all'identità personale e familiare e, dall'altro, poiché il mancato esercizio del diritto può rilevare, sul piano dell'affidamento e della buona fede, soltanto rispetto a un diritto già esistente e non esercitato, e non anche quando l'azione sia diretta, come nella specie, a conseguirne il previo accertamento giudiziale.

    Art. 270 c.c. · Art. 269 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 2934 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 52

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9222/2025

    8 aprile 2025

    L'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno status (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).

    Art. 270 c.c. · Art. 269 c.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8519/2025

    1 aprile 2025

    In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more dell'accertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti.

    Art. 270 c.c. · Art. 269 c.c. · Art. 277 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 91 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 319/2007

    Parametro
    20 luglio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Alfio FIN…

    Art. 276 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 274 c.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non si è potuto aderire completamente alle proposte di modificazione della disposizione che stabilisce i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio naturale (art. 270). Si sarebbe voluto attribuire valore puramente esemplificativo ai fatti indicati come costitutivi di tale possesso; ma è sembrato pericoloso accordare ampia discrezionalità al giudice nella valutazione di questi fatti, mentre, per la delicatezza della materia, è necessario stabilire restrizioni e cautele. È stato peraltro soppresso l'elemento, risultante dal progetto, che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale, e ciò non perchè sia stato considerato irrilevante, ma per attenuare il rigore della disposizione, essendo difficile che esso in pratica si verifichi. Del resto, tale fatto è indirettamente compreso nell'altro che pure deve concorrere, e cioè che la persona sia stata costantemente riconosciuta come figlio naturale del presunto genitore nei rapporti sociali, giacche una delle possibili forme, nelle quali potrà manifestarsi al riconoscimento del pubblico, sarà costituita per l'appunto dall'attribuzione del cognome del presunto genitore naturale. In base poi al concetto che la relazione di filiazione naturale non costituisce uno stato familiare, è stata esclusa dai fatti, integranti il possesso di stato, la circostanza, risultante dal progetto, che la persona sia stata riconosciuta come figlio dalla famiglia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 147

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 6 parole tolte, 8 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: Legittimazione attiva e termine.

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' tolto: naturaleaggiunto: ... e' imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti tolto: legittimi, legittimati o naturali riconosciuti,aggiunto: ..., entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciutiaggiunto: .

aggiunto: Si applica l'articolo 245.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art270 · fonte del testo