Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 474 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18652/2026

    9 giugno 2026

    La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

    Art. 474 c.c. · Art. 519 c.c. · Art. 525 c.c. · Art. 476 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 78

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17703/2026

    3 giugno 2026

    In materia tributaria, l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione espressa o tacita dell'eredità e non può desumersi dalla sola denuncia di successione, in quanto atto di natura meramente fiscale; del pari, la rinuncia all'eredità esclude che il rinunciatario possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius, ancorché essa sia formulata tardivamente, producendo comunque effetti retroattivi, di guisa che il rinunciante deve essere considerato come mai chiamato all'eredità a meno che, nel frattempo, egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità.

    Art. 474 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 475 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 221

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32703/2025

    15 dicembre 2025

    In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.

    Art. 474 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 519 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 67 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15301/2025

    9 giugno 2025

    L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).

    Art. 474 c.c. · Art. 476 c.c. · Art. 477 c.c. · Art. 1388 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 43 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art474 · fonte del testo