Art. 269 c.c. — Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

[1]Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'.

[2]La paternita' e la maternita' ((...)) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.

[3]La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.

[4]La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

[5]La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ((...)).

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 269 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23921/2026

    23 luglio 2026

    Il mancato esercizio del diritto di agire per la dichiarazione giudiziale di paternità, quand'anche protrattosi per un considerevole lasso di tempo, non può far insorgere nella controparte un affidamento sul definitivo non esercizio del medesimo, né può essere qualificato come abuso del diritto (c.d. "Verwirkung"), attesa, da un lato, la natura imprescrittibile della relativa azione riguardo al figlio, a tutela del suo diritto fondamentale all'identità personale e familiare e, dall'altro, poiché il mancato esercizio del diritto può rilevare, sul piano dell'affidamento e della buona fede, soltanto rispetto a un diritto già esistente e non esercitato, e non anche quando l'azione sia diretta, come nella specie, a conseguirne il previo accertamento giudiziale.

    Art. 269 c.c. · Art. 270 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 2934 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 52

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27552/2025

    15 ottobre 2025

    Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.

    Art. 269 c.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 118 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9222/2025

    8 aprile 2025

    L'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno status (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).

    Art. 269 c.c. · Art. 270 c.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8519/2025

    1 aprile 2025

    In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more dell'accertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti.

    Art. 269 c.c. · Art. 270 c.c. · Art. 277 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 91 ↗

Tutte le 27 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 177/2022

    Questione inammissibile
    14 luglio 2022

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24, comma 2, CDFUE - dell'art. 269, primo comma, cod. civ., che esclude la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova e, in subordine, nella parte in cui esclude la possibilità di ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento. Entrambe le questioni si risolvono nella richiesta di una pronuncia additiva di carattere eccessivamente manipolativo, poiché mirano da un lato alla rimozione della condizione del giudizio demolitivo del precedente status , per la quale sarebbe necessaria una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili; dall'altro all'inversione dell'ordine di proposizione delle azioni fissato dal codice e all'introduzione nella materia processuale di un istituto che non trova una esplicita base normativa, quale la sentenza condizionata. Inoltre, la stessa formulazione del petitum principale è generica e ambigua, in quanto l'ordinanza non chiarisce, una volta superata la necessità del giudizio demolitivo, in conseguenza dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, quale effetto avrebbe una sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sul preesistente stato di filiazione, comprovato dal relativo titolo. Spetta, dunque, al legislatore, nella sua discrezionalità, valutare, alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento della filiazione, come un intervento di sistema possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina delle azioni di stato. ( Precedenti: S. 143/2022 - mass. 44998; S. 101/2022 - mass. 44890; S. 100/2022 - mass. 44722; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43621; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 237/2019 - mass. 41255; S. 23/2013 - mass. 36919 ).

    Art. 269 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 39/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    È manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in maniera ancipite, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, comma 2, cod. civ. e 118 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 Cost.. - S. n. 350/1997; O. nn. 222/1995 e 48/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 269 c.c. · Art. 118 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 2 parole tolte, 6 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'.

La paternita' e la maternita' tolto: naturaleaggiunto: ... possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' tolto: naturaleaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art269 · fonte del testo