Art. 475 c.c. — Accettazione espressa

[1]L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

[2]E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

[3]Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 475 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17703/2026

    3 giugno 2026

    In materia tributaria, l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione espressa o tacita dell'eredità e non può desumersi dalla sola denuncia di successione, in quanto atto di natura meramente fiscale; del pari, la rinuncia all'eredità esclude che il rinunciatario possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius, ancorché essa sia formulata tardivamente, producendo comunque effetti retroattivi, di guisa che il rinunciante deve essere considerato come mai chiamato all'eredità a meno che, nel frattempo, egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità.

    Art. 475 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 474 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 221

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14288/2025

    29 maggio 2025

    Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.

    Art. 475 c.c. · Art. 457 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 460 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 240 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art475 · fonte del testo