Corte di cassazione · Massimario

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali)

Voce 181 della classificazione del Massimario

149 massime classificate sotto la voce (138 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 4 gennaio 2025 al 31 luglio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972le più recenti

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 24326/2026 · 31 luglio 2026e TARI - Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani - Limiti.
  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 24326/2026 · 31 luglio 2026e TARI - Riduzione tariffaria - Imposizione di limite - Illegittimità - Fondamento.
  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23666/2026 · 21 luglio 2026Tributi locali - Potere impositivo - Due diversi dies a quo - Individuazione.
  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23488/2026 · 18 luglio 2026Esenzione per l'abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche - Prova contraria a carico del contribuente - Corte cost. sentenza n. 112 del 2025 - Dimora abituale del nucleo familiare del contribuente - Necessità - Esclusione.
  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22618/2026 · 2 luglio 2026Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - D.l. n. 145 del 2013 introduttivo dell'importo massimo del tributo - Irretroattività - Sussistenza - Ragioni.

Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani internile più recenti

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21047/2026 · 21 giugno 2026Area incisa da provvedimento di sequestro e acquisizione al patrimonio comunale - Conoscenza da parte dell'ente - Sussistenza - Inutilizzabilità - Conseguenze.
  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19665/2026 · 13 giugno 2026Regolamento Tari del Comune di Roma - Università - Riconducibilità nella tipologia “scuole” - Sconto tariffario - Sussistenza - Natura pubblica o privata - Irrilevanza.
  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14558/2026 · 16 maggio 2026Diritto alla riduzione - Presupposti - Onere probatorio - Contribuente.
  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9127/2026 · 11 aprile 2026Tari - Cessazione dell'occupazione - Omessa denuncia nel medesimo anno solare - Non debenza della tassa per gli anni successivi - Condizioni alternative - Identificazione.
  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9133/2026 · 11 aprile 2026Tari - Proprietario che abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell’immobile - Omessa dichiarazione di inizio della detenzione da parte del conduttore - Conseguenze.

Tassa di occupazione spazi ed aree pubblichele più recenti

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15428/2026 · 20 maggio 2026Passo carrabile - Presupposto impositivo - Strada privata sottratta all'uso collettivo - Esclusione.
  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 12225/2026 · 1 maggio 2026
  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11349/2026 · 27 aprile 2026
  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5509/2026 · 11 marzo 2026
  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33177/2025 · 18 dicembre 2025Omessa presentazione della denuncia (art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993) e omesso versamento del tributo (art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997) - Illeciti distinti - Cumulabilità delle sanzioni - Sussistenza - Violazione del divieto di ne bis in idem - Esclusione - Fondamento.

Massime della Corte di cassazione

Le 11 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21024/2026

    Imposta di soggiorno, di cura e di turismo (tributi locali anteriori alla riforma del 1972)

    Il contributo di sbarco, previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 33, comma 1, della l. n. 221 del 2015, ha natura tributaria, trattandosi di contributo integrativo che i Comuni con sede giuridica nelle isole minori possono istituire in alternativa all'imposta di soggiorno, sicché rientra nella giurisdizione del giudice tributario, e non di quello contabile, la controversia avente ad oggetto il suo mancato versamento da parte delle compagnie di navigazione esercenti servizio di trasporto di persone a fini commerciali, la cui obbligazione, quali responsabili d'imposta, partecipa della stessa natura dell'obbligo che fa carico al passeggero, soggetto passivo dell'imposta.

    Classificata anche sotto: Corte dei conti · Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 678589-02Rassegna di giugno 2026, p. 11Art. 4 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale · Art. 33 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturaliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2768/2026

    Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) › Imposta sulla pubblicità › Esenzioni ed agevolazioni (benefici)

    Associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro - Pubblicità negli impianti con capienza inferiore a tremila posti - Esenzione - Limiti - Propaganda diretta della propria attività sportiva - Necessità.

    L'esenzione di imposta prevista dall'art. 90, comma 11-bis, della l. n. 289 del 2002, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, per la pubblicità eseguita negli impianti con capienza inferiore ai tremila posti, riguarda unicamente la propaganda della propria attività effettuata in modo diretto dai soggetti esonerati al fine di ampliare la base dei propri associati, non trovando invece applicazione per la pubblicità realizzata da terzi su spazi messi a loro disposizione, a titolo oneroso, da siffatte società sportive.

    Rv. 677961-01Rassegna di febbraio 2026, p. 118 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 1527/2026

    Imposta di soggiorno, di cura e di turismo (tributi locali anteriori alla riforma del 1972)

    A seguito della novella di cui all'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 - il quale, introducendo il comma 1-ter all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento della suddetta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendo escludersi una concorrente giurisdizione contabile, atteso che l'obbligazione dell'albergatore si pone in rapporto di solidarietà con quella fiscale del cliente (della cui natura, quindi, partecipa), di modo che la sua responsabilità nei confronti dell'ente impositore non è più correlata al "maneggio" delle somme corrisposte, a tal fine, dal cliente medesimo ma prescinde dal relativo pagamento, salvo il diritto di rivalsa.

    Classificata anche sotto: Corte dei conti · Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 676918-01Rassegna di gennaio 2026, p. 6 ↗Art. 4 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale · Art. 180 rilancio · Art. 5-quinquies Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili · Art. 64 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1164/2026

    Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) › Imposta sulla pubblicità

    Uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto - Imponibilità ex art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993 - Condizioni.

    In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale o marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993, vigente ratione temporis, quando, per il luogo di collocazione (pubblico, aperto o esposto al pubblico), per le caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, esso risulti, indipendentemente dalle intenzioni soggettive, oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di potenziali utenti o acquirenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non assolve a una funzione meramente distintiva.

    Rv. 677694-01Rassegna di gennaio 2026, p. 114 ↗Art. 5 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provinceDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 319/2026

    Contributi di miglioria (tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) (natura giuridica e fondamento)

    Obbligazione doganale relativa a dazi all'importazione - Art. 60 Codice Doganale dell'Unione - Individuazione dell’origine della merce - Incidenza della trasformazione del bene in territorio diverso da quello di origine - Condizioni.

    In tema di dazi doganali, in consonanza con i generali principi di derivazione unionale in ordine alla prevalenza della sostanza sulla forma, è configurabile una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce ex art. 60 del Reg. UE 2013/952 (c.d. "Codice doganale dell'Unione"), anche in assenza di cambiamento della voce principale, ferma restando la necessità di registrare il cambiamento a livello di sottovoce, ed è altresì possibile che la lavorazione sostanziale, sottesa al cambiamento, se non della voce principale, della sottovoce, consista in un processo di lavorazione a freddo oltreché a caldo, ben potendo anche la lavorazione a freddo comportare modifiche irreversibili delle proprietà fisiche delle merci sufficientemente incisive da imprimere loro caratteristiche nuove, legittimanti l'attribuzione dell'origine doganale nel Paese o territorio in cui siffatta trasformazione si verifica.

    Rv. 677683-02Rassegna di gennaio 2026, p. 104 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33293/2025

    Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) › Rimborsi

    La cessione del credito per il rimborso dell'INVIM decennale non è soggetta alla disciplina speciale di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, all'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, ma a quella ordinaria ex artt. 1260 ss. c.c., con la conseguenza che l'opponibilità della cessione all'amministrazione finanziaria é subordinata alla relativa notificazione o accettazione ex art. 1264 c.c. e che il cessionario, quale avente causa ex art. 2909 c.c., è legittimato a proporre, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudizio di ottemperanza del giudicato formatosi in capo al cedente sul credito per il rimborso del tributo.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 677459-01Rassegna di dicembre 2025, p. 192 ↗Art. 43-bis Riscossione imposte sul reddito · Art. 70 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1264 c.c. · Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32838/2025

    Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) › Imposta sulla pubblicità

    Interpretazione art. 1, comma 739, l. n. 208 del 2015 - Sentenza Corte cost. n. 15 del 2018 - Efficacia degli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 (31 dicembre 2012) - Ripristino dal 1° gennaio 2013 delle "tariffe base" ex art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 - Conseguenze.

    L'art. 1, comma 739, della l. n. 208 del 2015 - a tenore del quale l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, abroga l'art. 11, comma 10, della l. n. 449 del 1997, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le "tariffe base" dell'ICP ex art. 1 della l. n. 212 del 2000, con esclusione di quelli che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della sua entrata in vigore (26 giugno 2012) - comporta, in conformità alla sentenza della Corte cost. n. 15 del 2018, che anche gli aumenti tariffari deliberati prima di detta data conservano la loro efficacia solo fino al 31.12.2012, giacché dal 1.1.2013 opera il regime delle "tariffe base" di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993; ne consegue che sono nulli gli avvisi di accertamento per l'ICP che applicano le tariffe maggiorate con decorrenza dall'anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012, salvo che il Comune - dopo l'eventuale adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2000, quale introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 10 n. 174 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 213 del 2012, in vigore dall'11 ottobre 2012 -, non abbia adottato una nuova delibera per il ripristino della maggiorazione tariffaria, con efficacia ex nunc, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 8, lett. d) del citato art. 243-bis.

    Rv. 677506-01Rassegna di dicembre 2025, p. 183 ↗Art. 23 Misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 12 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territorialiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32621/2025

    Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) › Imposta sulla pubblicità › Oggetto

    Imposta comunale sulla pubblicità - Deroga ex d.m. 26 luglio 2012 - Limiti - Fattispecie.

    In tema di imposta sulla pubblicità, la deroga all'imposizione prevista dal d.m. 26 luglio 2012 attiene unicamente ai casi di "apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere" ed è diretta unicamente alle imprese produttrici, sicché non si applica nelle ipotesi in cui su tali macchine sia apposto un segno distintivo diverso dal marchio di fabbrica del produttore, le quali rimangono sottoposte alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 507 del 1993. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in relazione all'apposizione del marchio "Fassa" su dei silos aveva ritenuto applicabile la deroga prevista dal citato d.m. senza accertare se i silos rientrassero, a fini fiscali, nel concetto di "macchine da cantiere" e se il marchio corrispondesse a quello del fabbricante).

    Rv. 677275-01Rassegna di dicembre 2025, p. 181 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32566/2025

    Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) › Imposta sulla pubblicità

    Imposta sulla pubblicità - Modifica del solo soggetto "reclamizzato" - Nuova imposizione - Esclusione - Fondamento.

    In tema d'imposta comunale sulla pubblicità, la modifica del solo soggetto "reclamizzato" non comporta una nuova imposizione ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che tale modifica non determina una variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità realizzata.

    Rv. 677240-01Rassegna di dicembre 2025, p. 179 ↗Art. 8 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provinceDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32154/2025

    Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) › Imposta sulla pubblicità

    Art. 1, comma 739 della l. n. 208 del 2015 - Corte cost. n. 15 del 2018 – Interpretazione - Aumenti tariffari deliberati prima del 26 giugno 2012 - Ambito temporale di applicazione - Conseguenze.

    L'art. 1, comma 739, della l. n. 208 del 2015 va inteso, alla luce dell'interpretazione offertane dalla sentenza della Corte cost. n. 15 del 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall'1 gennaio 2013 il regime delle "tariffe base" di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall'anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012.

    Rv. 677389-01Rassegna di dicembre 2025, p. 174 ↗Art. 114 cost.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

Se ne mostrano 30 su 87: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia