Sono esenti dall'imposta:

  • a)gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 47
  • b)i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • c)i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  • d)i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • e)i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • f)i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • g)i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette;
  • h)i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 8384
  • i)gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2002, n. 289

47

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma 18) che l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al comma 1, lettera a), del presente articolo, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

53

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che l'esenzione disposta dalla lettera i) si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

56

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 04 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che "L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

76

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma 6-quinquies) che "In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153".

D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124

79

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34

83

Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT"; - (con l'art. 1, comma 2) che "L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola"; - (con l'art. 1, comma 3) che "I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014".

L. 28 dicembre 2015, n. 208

84

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 73 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 20/2025

    Questione inammissibile
    20 febbraio 2025

    È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. prima, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, terzo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui, riferendosi a immobili utilizzati esclusivamente per finalità religiose, non consentirebbe, a fini di calcolo dell’ICI, lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse. Oltre a non interrogarsi sulla fonte di copertura costituzionale delle modificazioni dei Patti lateranensi, il giudice a quo non dà conto dell’esatta portata della norma presentata come interposta, offrendo una lettura inidonea a dimostrare una discriminazione tra il trattamento fiscale degli enti ecclesiastici e di quelli aventi finalità di beneficenza o d’istruzione: la disposizione censurata ribadisce il cd. principio di equiparazione, regola-cardine del diritto ecclesiastico-tributario al pari del suo precedente storico (art. 29, secondo comma, lettera h, dei Patti lateranensi), che non presenta una portata esonerativa immediata per le attività religiose in sé, ma si limita a equiparare, sul piano tributario, l’attività di culto-religione e quella di beneficenza-istruzione. L’ordinanza di rimessione non tiene conto nemmeno delle valutazioni della Commissione europea, che ha sì censurato l’applicabilità del precedente regime di esenzione dell’ICI a situazioni ibride (vale a dire immobili di uso promiscuo, anche commerciale, in condizioni di perdurante unitarietà catastale) ma, allo stesso tempo, ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la sopravvenuta disciplina dell’IMU, che subordina l’agevolazione al frazionamento catastale delle aree pertinenti, così rendendo impossibili le ‘opacità fiscalì distorsive della concorrenza (decisione della Commissione n. 2013/284/UE, confermata in sede giurisdizionale sia dal Tribunale che dalla Corte di giustizia). Infine, il rimettente non si avvede della possibilità di realizzare, anche in costanza del regime ICI, lo scorporo delle superfici, dalla cui asserita inapplicabilità vorrebbe far discendere l’accoglimento della questione: non viene messo a fuoco, infatti, che, nella transizione dall’ICI all’IMU, l’art. 91-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 1 del 2012, come conv., richiede un frazionamento catastale o, qualora non possibile, un’apposita dichiarazione, da rendere in conformità a un decreto ministeriale – nella specie, il d.m. n. 200 del 2012 – e a cui va riconosciuta la funzione, da un lato, di scongiurare la perdita completa dell’esenzione, come avveniva nel regime precedente e, dall’altro lato, di assicurare un’agevolazione corretta e proporzionata per le unità immobiliari a utilizzazione mista.

    Art. 7 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 172/2011

    Questione infondata
    19 maggio 2011

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell'esenzione dall'ICI. Infatti, il giudice a quo si limita ad evocare i suddetti parametri ed a riportarne, parafrasandolo, il contenuto, senza indicare le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale.

    Art. 7 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 2 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 119/1999

    Questione infondata
    2 aprile 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 l. 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata con riferimento all'art. 2 Cost., per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione relativamente alla violazione dell'art. 2 Cost..

    Art. 7 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 8 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2015 al 1 gennaio 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art7 · fonte del testo