Art. 11 — Liquidazione ed accertamento

(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. Con delibera della giunta comunale e' designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita' per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

20

Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto che "per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno".

L. 23 dicembre 1996, n. 662

22

La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 3, comma 59) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.

21

Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, come modificato dal D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 4) che " Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di due anni."

L. 23 dicembre 2000, n. 388

38

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 18, comma 4) che il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui al comma 1 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualita' d'imposta 1994 e successive.

L. 28 dicembre 2001, n. 448

43

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta 1997 e successive.

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14919/2026

    19 maggio 2026

    In tema di ICI e IMU, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta. (Nella specie, la S.C. ha applicato il principio ad un recupero di IMU relativa all'anno 2015).

    Art. 11

    Rassegna di maggio 2026, p. 250 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26980/2025

    7 ottobre 2025

    In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il rapporto di specialità che regola il conflitto tra le disposizioni dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 (a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi"), e le disposizioni degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (secondo cui "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti" e gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco), va risolto alla stregua del principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali" - corroborato, nella specie, dalla circostanza che l'art. 274 del testo unico del 2000 (che pure ha disposto, alle lettere x e y, l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992) non ha abrogato il suddetto art. 11, comma 4 -, con la conseguenza che non è richiesta la "qualifica dirigenziale" per l'esercizio della potestà amministrativa relativa all'emissione dell'avviso di liquidazione ICI.

    Art. 11

    Rassegna di ottobre 2025, p. 140 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25732/2025

    20 settembre 2025

    La disposizione di cui all'art. 11, comma 4, del d.lgs. 504 del 1992 - secondo cui, con delibera della giunta comunale, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi - si riferisce alla sola ipotesi in cui il potere amministrativo venga esercitato direttamente dall'amministrazione, e non a quella in cui il servizio sia affidato a un concessionario esterno, posto che in tal caso un funzionario designato dall'amministrazione non potrebbe mai risultare quale firmatario dell'atto.

    Art. 11

    Rassegna di settembre 2025, p. 135 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/2006

    Questione infondata
    24 febbraio 2006

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il cui combinato disposto prevede, per i fabbricati ancora privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale "D", ove interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che la base imponibile dell'ICI sia costituita «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso» i coefficienti indicati dalla legge, soggetti ad aggiornamento con decreto ministeriale. Infatti, per un verso, le ipotesi in relazione alle quali, secondo la prospettazione della remittente, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra ipotesi ritenute equivalenti - quali quelle riguardanti i fabbricati: a) iscritti a catasto, con attribuzione di rendita; b) privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo "D", posseduti o no da imprese; c) privi di rendita, anch'essi classificabili nel gruppo "D", ma non posseduti o non interamente posseduti da imprese; d) assoggettati ad imposta di registro - non sono omogenee rispetto a quella prevista dal censurato comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Per altro verso, le disposizioni denunciate non incidono negativamente sul diritto al lavoro (art. 4 Cost.), inteso dal rimettente come lavoro di impresa, né discriminano sfavorevolmente la capacità contributiva degli imprenditori, della quale il valore contabilizzato del fabbricato costituisce, anzi, sicura espressione (art. 53 Cost.).

    Art. 5 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 11 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2007. 522 parole tolte, 36 parole aggiunte.

tolto: Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonche' sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita' indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedelta', incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenzialeaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i … l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie. tolto: Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art11 · fonte del testo