Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma primo dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 9 14 18 27 31 34 40 44 49 50 52 54 58 61 64 67 69 75 78 82 84 86 87 8990 COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Gli interventi su questo articolo(25)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 9 aprile 1994

9

Il Decreto 9 aprile 1994, (in G.U. 26/04/1994, n. 95) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 5 maggio 1995

14

Il Decreto 5 maggio 1995, (in G.U. 12/05/1995, n. 109) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 2 maggio 1996

18

Il Decreto 2 maggio 1996, (in G.U. 11/05/1996, n. 109) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 24 marzo 1998

27

Il Decreto 24 marzo 1998, (in G.U. 14/04/1998, n. 86), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 19 febbraio 1999

31

Il Decreto 19 febbraio 1999, (in G.U. 24/02/1999, n. 45), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 21 marzo 2000

34

Il Decreto 21 marzo 2000, (in G.U. 21/04/2000, n. 94), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 15 marzo 2001

40

Il Decreto 15 marzo 2001, (in G.U. 28/03/2001, n. 73), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 27 febbraio 2002

44

Il Decreto 27 febbraio 2002, (in G.U. 07/03/2002, n. 56), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 03 marzo 2003

49

Il Decreto 03 marzo 2003, (in G.U. 08/03/2003, n. 56), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 15 marzo 2004

50

Il Decreto 15 marzo 2004, (in G.U. 24/03/2004, n. 70), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 22 febbraio 2005

52

Il Decreto 22 febbraio 2005, (in G.U. 09/03/2005, n. 56), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 22 febbraio 2006

54

Il Decreto 22 febbraio 2006, (in G.U. 28/02/2006, n. 49), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 09 marzo 2007

58

Il Decreto 09 marzo 2007, (in G.U. 16/03/2007, n. 63), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 10 marzo 2008

61

Il Decreto 10 marzo 2008, (in G.U. 17/03/2008, n. 65), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 23 marzo 2009

64

Il Decreto 23 marzo 2009, (in G.U. 31/03/2009, n. 75), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 09 marzo 2010

67

Il Decreto 09 marzo 2010, (in G.U. 24/03/2010, n. 69), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 14 marzo 2011

69

Il Decreto 14 marzo 2011, (in G.U. 01/04/2011, n. 75), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 05 aprile 2012

75

Il Decreto 05 aprile 2012, (in G.U. 11/04/2012, n. 85), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 18 aprile 2013

78

Il Decreto 18 aprile 2013 (in G.U. 26/04/2013, n. 97) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 19 febbraio 2014

82

Il Decreto 19 febbraio 2014, (in G.U. 24/02/2014, n. 45) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 25 marzo 2015

84

Il Decreto 25 marzo 2015, (in G.U. 30/03/2015, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 29 febbraio 2016

86

Il Decreto 29 febbraio 2016, (in G.U. 07/03/2016, n. 55) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 14 aprile 2017

87

Il Decreto 14 aprile 2017, (in G.U. 28/04/2017, n. 98) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del presente articolo.

Decreto 19 aprile 2018

89

Il Decreto 19 aprile 2018 (in G.U. 30/04/2018, n. 99) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2018, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno 2018 = 1,01; per l'anno 2017 = 1,01; per l'anno 2016 = 1,01; per l'anno 2015 = 1,02; per l'anno 2014 = 1,02; per l'anno 2013 = 1,02; per l'anno 2012 = 1,05; per l'anno 2011 = 1,08; per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 2009 = 1,10; per l'anno 2008 = 1,15; per l'anno 2007 = 1,19; per l'anno 2006 = 1,22; per l'anno 2005 = 1,26; per l'anno 2004 = 1,33; per l'anno 2003 = 1,37; per l'anno 2002 = 1,42; per l'anno 2001 = 1,46; per l'anno 2000 = 1,51; per l'anno 1999 = 1,53; per l'anno 1998 = 1,55; per l'anno 1997 = 1,59; per l'anno 1996 = 1,64; per l'anno 1995 = 1,69; per l'anno 1994 = 1,74; per l'anno 1993 = 1,78; per l'anno 1992 = 1,79; per l'anno 1991 = 1,83; per l'anno 1990 = 1,91; per l'anno 1989 = 2,00; per l'anno 1988 = 2,09; per l'anno 1987 = 2,26; per l'anno 1986 = 2,44; per l'anno 1985 = 2,61; per l'anno 1984 = 2,79; per l'anno 1983 = 2,96; per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,13".

Decreto 6 maggio 2019

90

Il Decreto 6 maggio 2019 (in G.U. 20/05/2019, n. 116) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno per l'anno 2018 = 1,03 per l'anno 2019 = 1,02 2017 = 1,04 per l'anno per l'anno 2015 = 1,05 per l'anno 2016 = 1,04 2014 = 1,05 per l'anno per l'anno 2012 = 1,08 per l'anno 2013 = 1,05 2011 = 1,11 per l'anno per l'anno 2009 = 1,14 per l'anno 2010 = 1,13 2008 = 1,18 per l'anno per l'anno 2006 = 1,26 per l'anno 2007 = 1,22 2005 = 1,29 per l'anno per l'anno 2003 = 1,41 per l'anno 2004 = 1,37 2002 = 1,47 per l'anno per l'anno 2000 = 1,55 per l'anno 2001 = 1,50 1999 = 1,57 per l'anno per l'anno 1997 = 1,64 per l'anno 1998 = 1,60 1996 = 1,69 per l'anno per l'anno 1994 = 1,79 per l'anno 1995 = 1,74 1993 = 1,83 per l'anno per l'anno 1991 = 1,88 per l'anno 1992 = 1,85 1990 = 1,97 per l'anno per l'anno 1988 = 2,15 per l'anno 1989 = 2,06 1987 = 2,33 per l'anno per l'anno 1985 = 2,69 per l'anno 1986 = 2,51 1984 = 2,87 per l'anno per l'anno 1982 e 1983 = 3,05 anni precedenti = 3,23".

Testo vigente dal 4 giugno 2019

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8180/2026

    2 aprile 2026

    Il provvedimento di attribuzione della rendita a un terreno adibito a cava (che dev'essere accatastato nella categoria D/1), una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore, tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento dell'ICI emesso dal Comune, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, ove non le abbia veicolate in una distinta causa, pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI.

    Art. 5 · Art. 13 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 376 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3602/2026

    17 febbraio 2026

    In tema di ICI ed IMU, i parametri fissati dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 costituiscono criteri vincolanti e tassativi, trattandosi di indici reputati ex lege come idonei alla determinazione del valore del bene; ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione del giudice del merito che, nella determinazione di tale valore, abbia assunto come parametro oggettivo il prezzo d'acquisto e abbia motivato congruamente le ragioni per cui tale importo debba considerarsi corretto, in quanto espressivo dei parametri fissati dall'art. 5 citato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, partendo dal prezzo di vendita del bene, fissato secondo le modalità previste dal T.U. espr., aveva utilizzato, per la valutazione della congruità di tale valore, i criteri fissati tassativamente dalla disposizione citata).

    Art. 5

    Rassegna di febbraio 2026, p. 130 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33631/2025

    22 dicembre 2025

    In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 504 del 1992 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l'attribuzione della rendita; per contro, una volta formulata tale istanza, deve applicarsi, nei limiti in cui sia definitiva, la rendita già richiesta, anche se solo successivamente attribuita, ad ogni unità immobiliare così come alla nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione, dovendo essere interpretato l'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, nel senso che, una volta notificata, la rendita sia utilizzabile per le annualità di imposta sospese, suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.

    Art. 5

    Rassegna di dicembre 2025, p. 198 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 26673/2025

    3 ottobre 2025

    Ai fini dell'IMU, le cc.dd. aree urbane, il cui classamento catastale in categoria F/1 esclude l'attribuzione di una rendita, a norma dell'art. 3, comma 2, lett. d, del d.m. n. 28 del 1998, non possono essere equiparate ai "fabbricati" - a causa della carenza di un'edificazione in senso tecnico, nel senso della realizzazione di costruzioni coperte su uno o più livelli - né ai "terreni agricoli" - a causa dell'alterazione subita dallo stato naturale del suolo per effetto delle opere ascrivibili all'intervento antropico -, ma devono essere considerate alla stregua di "aree fabbricabili" nell'accezione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 (come richiamato dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), con la conseguenza che l'imposta deve essere liquidata sulla base del "valore venale in comune commercio", tenendo conto dell'edificabilità desumibile dalle previsioni della pianificazione urbanistica.

    Art. 5

    Rassegna di ottobre 2025, p. 137 ↗

Tutte le 62 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/2006

    Questione infondata
    24 febbraio 2006

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il cui combinato disposto prevede, per i fabbricati ancora privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale "D", ove interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che la base imponibile dell'ICI sia costituita «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso» i coefficienti indicati dalla legge, soggetti ad aggiornamento con decreto ministeriale. Infatti, per un verso, le ipotesi in relazione alle quali, secondo la prospettazione della remittente, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra ipotesi ritenute equivalenti - quali quelle riguardanti i fabbricati: a) iscritti a catasto, con attribuzione di rendita; b) privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo "D", posseduti o no da imprese; c) privi di rendita, anch'essi classificabili nel gruppo "D", ma non posseduti o non interamente posseduti da imprese; d) assoggettati ad imposta di registro - non sono omogenee rispetto a quella prevista dal censurato comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Per altro verso, le disposizioni denunciate non incidono negativamente sul diritto al lavoro (art. 4 Cost.), inteso dal rimettente come lavoro di impresa, né discriminano sfavorevolmente la capacità contributiva degli imprenditori, della quale il valore contabilizzato del fabbricato costituisce, anzi, sicura espressione (art. 53 Cost.).

    Art. 5 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 11 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 288/2005

    Questione inammissibile
    19 luglio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'ICI, la determinazione del valore imponibile di un fabbricato ancora in corso di costruzione, ma già iscritto a catasto e dotato della relativa rendita, debba effettuarsi sulla base di quest'ultima, anziché sulla base del solo valore dell'area, senza tener conto del valore del fabbricato. Nell’ordinanza di rimessione, infatti, è insufficientemente descritta la fattispecie in ordine alla circostanza di fatto (controversa nel giudizio, si riferisce) dell'avvenuta ultimazione del fabbricato al momento dell'attribuzione della rendita catastale, che costituisce invece accertamento pregiudiziale ad ogni altro rilievo, perché, nel caso in cui il fabbricato fosse stato già “ultimato” (ai fini dell'applicazione della normativa catastale) e, pertanto, costituisse un'autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito, la questione sarebbe palesemente irrilevante, dovendosi fare applicazione della disposizione denunciata in un'ipotesi completamente diversa da quella, regolata dal comma 6 dello stesso art. 5, concernente il caso di un fabbricato ancora in costruzione: una siffatta insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il controllo della Corte costituzionale sulla rilevanza.

    Art. 5 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 6/2003

    Questione inammissibile
    15 gennaio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, concernente la determinazione della base imponibile ai fini ICI degli immobili, sottoposti a vincolo storico-artistico, interessati da lavori di ristrutturazione. Infatti il rimettente non dà conto dell'esistenza di altra norma specificamente riguardante la determinazione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, ispirata ad una 'ratiò di evidente favore per tali immobili, e ciò si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.

    Art. 5 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

31 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 4 giugno 2019 — oggiin vigoreper 7 anni
  2. 15 maggio 2018 — 4 giugno 2019per un anno
  3. 13 maggio 2017 — 15 maggio 2018per un anno
  4. 15 marzo 2016 — 13 maggio 2017per un anno
  5. 14 aprile 2015 — 15 marzo 2016per 11 mesi
  6. 11 marzo 2014 — 14 aprile 2015per un anno
  7. 11 maggio 2013 — 11 marzo 2014per 10 mesi
  8. 26 aprile 2012 — 11 maggio 2013per un anno
  9. 16 aprile 2011 — 26 aprile 2012per un anno
  10. 8 aprile 2010 — 16 aprile 2011per un anno
  11. 15 aprile 2009 — 8 aprile 2010per 12 mesi
  12. 1 aprile 2008 — 15 aprile 2009per un anno
  13. 31 marzo 2007 — 1 aprile 2008per un anno
  14. 1 gennaio 2007 — 31 marzo 2007per 3 mesi
  15. 15 marzo 2006 — 1 gennaio 2007per 10 mesi
  16. 24 marzo 2005 — 15 marzo 2006per 12 mesi
  17. 8 aprile 2004 — 24 marzo 2005per 12 mesi
  18. 23 marzo 2003 — 8 aprile 2004per un anno
  19. 22 marzo 2002 — 23 marzo 2003per un anno
  20. 12 aprile 2001 — 22 marzo 2002per 11 mesi
  21. 10 dicembre 2000 — 12 aprile 2001per 4 mesi
  22. 6 maggio 2000 — 10 dicembre 2000per 7 mesi
  23. 1 gennaio 2000 — 6 maggio 2000per 4 mesi
  24. 11 marzo 1999 — 1 gennaio 2000per 10 mesi
  25. 29 aprile 1998 — 11 marzo 1999per 11 mesi
  26. 1 gennaio 1998 — 29 aprile 1998per 4 mesi
  27. 26 maggio 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  28. 27 maggio 1995 — 26 maggio 1996per un anno
  29. 11 maggio 1994 — 27 maggio 1995per un anno
  30. 14 gennaio 1993 — 11 maggio 1994per un anno
  31. 30 dicembre 1992 — 14 gennaio 1993testo originarioper 15 giorni

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 2018 al 4 giugno 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 6 maggio 2019

    Il Decreto 6 maggio 2019 (in G.U. 20/05/2019, n. 116) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno per l'anno 2018 = 1,03 per l'anno 2019 = 1,02 2017 = 1,04 per l'anno per l'anno 2015 = 1,05 per l'anno 2016 = 1,04 2014 = 1,05 per l'anno per l'anno 2012 = 1,08 per l'anno 2013 = 1,05 2011 = 1,11 per l'anno per l'anno 2009 = 1,14 per l'anno 2010 = 1,13 2008 = 1,18 per l'anno per l'anno 2006 = 1,26 per l'anno 2007 = 1,22 2005 = 1,29 per l'anno per l'anno 2003 = 1,41 per l'anno 2004 = 1,37 2002 = 1,47 per l'anno per l'anno 2000 = 1,55 per l'anno 2001 = 1,50 1999 = 1,57 per l'anno per l'anno 1997 = 1,64 per l'anno 1998 = 1,60 1996 = 1,69 per l'anno per l'anno 1994 = 1,79 per l'anno 1995 = 1,74 1993 = 1,83 per l'anno per l'anno 1991 = 1,88 per l'anno 1992 = 1,85 1990 = 1,97 per l'anno per l'anno 1988 = 2,15 per l'anno 1989 = 2,06 1987 = 2,33 per l'anno per l'anno 1985 = 2,69 per l'anno 1986 = 2,51 1984 = 2,87 per l'anno per l'anno 1982 e 1983 = 3,05 anni precedenti = 3,23".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art5 · fonte del testo