Art. 8 — Riduzioni e detrazioni dall'imposta

L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 94 COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facolta' puo' essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1993, n. 537

8

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che la modifica apportata al comma 3 del presente articolo ha effetto dall'anno 1994.

Corte Costituzionale

94

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 18 luglio 2025, n. 112 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziche' «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»".

Testo vigente dal 24 luglio 2025

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 112/2025

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006 nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». La norma, censurata dalle Sez. unite civili della Cassazione, contrasta con il principio di eguaglianza nella parte in cui, nel definire l’abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) – sostituita dall’IMU a partire dall’anno d’imposta 2012 – richiede la dimora abituale anche dei familiari del contribuente: la stessa, infatti, come interpretata dal diritto vivente, determina un’irragionevole discriminazione del contribuente coniugato rispetto, ad esempio, alla persona singola, presupponendo la coabitazione del primo col coniuge e non considerando la possibilità che, indiscussa l’affectio coniugalis, gli stessi invece stabiliscano residenze disgiunte. In continuità con la sentenza n. 209 del 2022, relativa all’analoga esenzione per l’IMU, il concetto di abitazione principale deve invece assumere il significato di luogo in cui il solo contribuente dimori abitualmente; ciò salvaguarda sia l’esigenza di attribuire il beneficio a tutti coloro che abbiano adibito l’immobile di cui siano possessori a dimora abituale sia quella di impedire che il possessore di una abitazione possa usufruirne ove, invece, non vi dimori. Inoltre, poiché, l’ICI riveste la natura di imposta reale se, da un lato, è coerente il rilievo che la norma attribuisce a elementi oggettivi relativi all’immobile, ciò non può dirsi per lo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari; sono, infine, lesi anche gli artt. 29 e 31 Cost., in quanto, se è vero che una loro lettura combinata suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia, senz’altro si oppone a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione. (Precedenti: S. 21/2024; S. 12/2023; S. 209/2022 - mass. 45122 e mass. 45124; S. 262/2020).

    Art. 8 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 107/2022

    Questione inammissibile
    28 aprile 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, rispettivamente per difetto di rilevanza e oscurità e contraddittorietà della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost. - dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., e dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b ), della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", escludono la riduzione/esenzione dalle imposte IMU e ICI per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, salva la prova della separazione legale o divorzio. Da un lato, il giudice a quo non deve fare applicazione dell'art. 13, comma 2, che disciplina l'esenzione dell'abitazione principale dall'IMU, in quanto oggetto di impugnativa nel giudizio principale è un avviso di accertamento relativo all'ICI dovuta per il 2011. Dall'altro, il rimettente struttura le doglianze in modo che esse risultino condizionate da elementi che attengono alla disciplina dell'IMU mentre, nel contesto dell'ICI, il requisito della residenza anagrafica ha solo valenza di presunzione legale relativa né chiarisce tale profilo, limitandosi a configurare una identica censura per la disciplina agevolativa delle due imposte.

    Art. 8 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 13 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 119/1999

    Questione infondata
    2 aprile 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 l. 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata con riferimento all'art. 2 Cost., per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione relativamente alla violazione dell'art. 2 Cost..

    Art. 7 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 8 Riordino della finanza degli enti territoriali · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 2008 al 24 luglio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 18 luglio 2025, n. 112 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziche' «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art8 · fonte del testo